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REGOLAMENTO UTENZA 2021

2.3.3. Forniture temporanee e particolari

(Forniture temporanee. Norme generali)
A richiesta il Gestore può concedere erogazioni occasionali o temporanee di acqua (ad es. per mostre o istallazioni non permanenti) per durate non inferiori ad un mese e non superiori a sei mesi, con possibilità di un rinnovo tacito per un ulteriore periodo avente al massimo la durata di ulteriori mesi sei. Fanno eccezione le sole forniture temporanee
destinate ad alimentare cantieri di costruzione (vedere anche in seguito), la cui durata è stabilita in relazione allʼentità dellʼopera in progetto, risultante dallʼatto che ne autorizza la realizzazione.
Il richiedente provvederà inizialmente ad anticipare al Gestore il costo dellʼopera di derivazione e consegna, valutato a preventivo, ed a sottoscrivere il contratto di fornitura.
Per le somministrazioni temporanee valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
(Utenze uso cantiere per la realizzazione di edifici che in seguito usufruiranno di somministrazioni permanenti).

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà essere concessa soltanto in presenza di apposita concessione edilizia o strumento giuridicamente equivalente. Le opere di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile, nel quale il costruttore dovrà impegnarsi a realizzare idoneo alloggiamento posto allʼesterno in prossimità di area pubblica per lʼistallazione della batteria dei gruppi di misura, nonché idonee opere di smaltimento delle acque reflue, il tutto secondo le indicazioni del Gestore. Il costo della derivazione sarà addebitato con i criteri di cui alla Sezione 2.2.
Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto alla scadenza della concessione edificatoria, ed il proprietario dello stabile dovrà richiedere la sistemazione definitiva dellʼopera di derivazione, ed eventualmente lʼaccensione di utenze per i servizi comuni, fornendo la documentazione di rito.

(Forniture particolari)
Per le forniture particolari, quali quelle allʼingrosso, per uso irriguo, per uso industriale ecc. verranno raggiunte intese caso per caso, con la supervisione della A. ATO AG, in armonia con il quadro normativo generale del presente Regolamento e con la struttura tariffaria vigente.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

2.3.2. Misura e consegna. Impianto interno

Il sistema di misura e consegna varia in funzione della configurazione (V. Sezioni 2.4 e 2.5 ) e della categoria dellʼutenza (V. Sezione 2.1 ).
Nella generalità delle utenze lʼacqua è, o sarà, misurata a mezzo di contatore, che indica il volume erogato; in alcuni casi la misura si riferisce invece alla portata erogata (utenze a luce tarata).
In tutti i casi il misuratore è posto in posizione facilmente accessibile al personale di gestione (possibilmente al limite della proprietà), è bollato per garantirne lʼintegrità, è preceduto da un rubinetto dʼarresto bollato la cui manovrabilità è riservata al sopradetto personale, ed è seguito da una valvola di non ritorno con dielettrico, e quindi da un
secondo rubinetto, manovrabile dallʼutente.
Eʼ fatto obbligo al Gestore , per la normalizzazione delle utenze, a proprie cura e spese, lʼinstallazione del contatore idrometrico.
Il punto di consegna dellʼacqua coincide con questo ultimo rubinetto; la responsabilità del Gestore, anche per quanto attiene alla qualità dellʼacqua, termina al rubinetto stesso.
Per impianto interno si intendono tutte le opere di utilizzazione a partire dal punto di consegna; lʼimpianto deve comprendere anche una derivazione con rubinetto di scarico, installata in prossimità del suddetto punto di consegna.
Lʼesecuzione, lʼesercizio e la manutenzione dellʼimpianto interno sono a cura e spese dellʼutente, che ne è responsabile. Lʼimpianto, e i corrispondenti apparecchi utilizzatori, devono però rispondere alla normativa vigente in materia per la distribuzione dellʼacqua destinata al consumo umano, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
Lʼimpianto deve essere tale da escludere ogni collegamento con acque di altra provenienza. Deve essere inoltre evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di acque contenute in apparecchi utilizzatori ed in serbatoi privati.
È vietata lʼinstallazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano influire negativamente sullʼerogazione ad altri utenti.
Lʼinstallazione di eventuali impianti di sollevamento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Gestore e rispondere agli schemi dallo stesso predisposti (disconnessi dalla rete).
È vietato usufruire delle tubazioni dellʼimpianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire comunque qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possa determinare rischi per terzi. La condotta di derivazione sarà munita di giunto dielettrico di disconnessione rispetto agli impianti interni.

Fermo restando che ogni e qualsiasi responsabilità del Gestore termina al punto di consegna, il Gestore stesso, sia prima dellʼaccensione dellʼutenza che nel corso della somministrazione, può richiedere allʼutente di accedere allʼimpianto interno tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, al solo fine di accertare che lʼimpianto stesso non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecniche ed igieniche degli impianti del S.I.I. o produca sprechi, o possa danneggiare altre utenze.
Qualora dette ispezioni vengano ingiustificatamente ostacolate, o non si provveda in tempi ragionevoli alla regolarizzazione di situazioni pregiudizievoli accertate e comunicate allʼutente o alla normalizzazione dellʼutenza, il Gestore disporrà la sospensione della fornitura.
In ogni caso, lʼutente è tenuto al controllo sistematico del proprio impianto interno, onde prevenire od eliminare tempestivamente cause di inquinamento o di dispersione dellʼacqua, o di trasmissione di corrente elettrica.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

2.3.1. Intestatari utenze

Nelle reti provenienti da precedenti gestioni, lʼutenza ordinaria, a servizio di unità immobiliari residenziali, comunitarie, commerciali e simili, può essere intestata al proprietario dellʼimmobile, al condominio (nel caso di utenza collettiva riguardante un complesso immobiliare) ovvero a chi utilizza lʼacqua, avendo la detenzione, il possesso o lʼuso dellʼunità servita.
Le utenze ordinarie nuove, o comunque oggetto di modifiche tecniche o amministrative rispetto alla situazione precedentemente in atto, sono invece intestate preferibilmente, e salvo casi particolari, a chi utilizza lʼacqua, avendone il titolo, ferma restando la possibilità di domiciliare altrove la bolletta; le utenze per usi comuni (ad es. lavatoi, innaffiamento di aree verdi comuni, idranti interni) sono intestate al condominio.

Qualora il condominio non sia costituito il contratto di utenza per usi comuni sarà intestato ad uno dei condomini; in tal caso gli altri contratti riguardanti le singole utenze del medesimo immobile dovranno prevedere lʼobbligazione solidale al pagamento dellʼutenza per usi comuni.
Per le utenze particolari (fontanelle pubbliche, fontane di mostra, idranti esterni, industrie, irrigazioni, forniture allʼingrosso, omministrazioni temporanee ecc.) lʼutenza è intestata al richiedente, che ne abbia titolo.

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2.2.3. Derivazioni

Il collegamento tra la rete aziendale esistente (o appositamente realizzata) in prossimità del complesso immobiliare da alimentare ed i punti di consegna, disposti per lo più in batteria (per unità immobiliari multiple in condominio, alimentabili con condotta unica), ovvero singoli, è definito “derivazione” ovvero “ allacciamento”, e si compone di:
1) presa, con saracinesca, dalla condotta aziendale;
2) condotta di collegamento;
3) gruppi di misura e consegna, comprensivi, ciascuno, di valvola di non ritorno.
Le opere corrispondenti alle voci 1), 2) e 3) sono realizzate e/o ricostruite a cura del Gestore (salvo quanto appresso) ma a totale carico del costruttore dellʼedificio, o di un condominio, o di un singolo proprietario, così come previsto qui di seguito, esclusa però la fornitura degli apparecchi di misura, che è a carico del Gestore, e la loro posa in opera, che è a carico dei singoli utenti (che solo raramente coincidono con i proprietari).
Eʼ facoltà e diritto del privato richiedente di realizzare in proprio le opere di cui sopra (punto 1 e 2). In tale caso lo stesso provvederà a propria cura e spese secondo le indicazioni e specifiche dettate dal Gestore e supervisione dello stesso. Il mancato rispetto delle indicazioni del Gestore comporteranno il mancato allaccio alla rete senza alcuna responsabilità del Gestore stesso.
La realizzazione diretta da parte del privato comporterà, inoltre, il mancato rilascio da parte del Gestore della garanzia di funzionamento e lo stesso non risponderà in caso di malfunzionamento, guasto od usura e conseguentemente tutti gli eventuali interventi
di manutenzione saranno a carico dellʼutente.
Nel caso della realizzazione della derivazione da parte dellʼutente resteranno a carico dello stesso solamente i seguenti oneri:
1) Diritti fissi di preventivo;
2) Oneri Amministrativi di contratto;
3) Corrispettivo per lʼinstallazione del contatore;
4) Supervisione dei lavori e collaudo appresamento;
Per far realizzare lʼopera di derivazione relativa a ciascun complesso immobiliare non ancora allacciato alla rete, lʼinteressato che ne abbia titolo (costruttore, condominio, proprietario, legale rappresentante ecc.) deve presentare al Gestore apposita domanda, corrispondendo il diritto fisso di preventivo (V. Tab. F, Titolo 4). Egli dovrà allegare alla domanda la documentazione richiesta dal Gestore, necessaria per il riscontro dellʼesistenza delle condizioni preliminari di accettabilità, ed in particolare:
• permesso di costruire ed eventuale conformità, rilasciati dagli organi competenti, o atti equivalenti;
• conformità degli impianti alle norme di legge;
• dati catastali delle unità immobiliari da servire;
• impegno a mettere a disposizione del Gestore, un idoneo alloggiamento, sito alla base dellʼedificio e munito di scarico, nel quale realizzare la batteria dei gruppi di misura, con le distanze tecnicamente necessarie. Il locale deve essere direttamente
accessibile dallʼesterno al personale di servizio.
Sono ammesse le certificazioni sostitutive, in luogo della certificazione richiesta, laddove consentite dalla vigente normativa in materia.
Le condizioni di erogazione ed il relativo preventivo di spesa relativo allʼopera di derivazione da eseguirsi (preventivo comprensivo di spese generali, imprevisti ed oneri vari), nonché al contributo di avvicinamento di cui al par. 2.2.2, verranno determinati sulla
base delle tabelle allegate e comunicati al richiedente entro venti giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Il preventivo dellʼopera di derivazione sarà elaborato: su base forfetaria (V. Tab. C, Titolo 4), per condotte di derivazione o loro parti di lunghezza fino ad L=0,08V (L distanza in m, V volume dʼimpegno complessivo dellʼedificio da servire, in m3 /trim. ‒ V è fissato a 37), con sola esclusione dei gruppi di consegna e misurazione; a misura parametrica (Tab. D), per le parti della condotta eccedenti detto limite L=0,08V; a misura (Tab. E), per i gruppi di consegna e misurazione

La misura di V è fissata a 37 per le utenze con diametro della tubazione sul punto di consegna di diametro da 13 mm. Per le altre utenze V è proporzionato al diametro della tubazione al punto di consegna come segue: diametro 20 mm, V=88; diametro 25 mm, V=137; diametro 38 mm, V=316; diametro 50 mm, V=547.
Nei successivi novanta giorni, il richiedente è tenuto a fornire eventuale documentazione aggiuntiva e ad eseguire il versamento degli importi richiesti. Trascorso inutilmente detto termine, il Gestore introiterà le somme versate per diritto fisso, a titolo di rimborso delle spese sostenute.
Le opere di derivazione sono eseguite e mantenute dal Gestore nel luogo, con i criteri, il diametro e le modalità da esso ritenuti opportuni; in particolare, il gruppo di misura è posto in opera a cura del Gestore con le caratteristiche e le modalità di installazione da esso prescelte.
Dette opere, laddove eseguite dal Gestore, fanno parte integrante del patrimonio del S.I.I., fino agli strumenti di misura; Il Gestore ne ha il diritto dʼuso fino al confine della proprietà privata e/o comunque fino allʼapparecchio di misura laddove installato nelle parti orrispondenti alla proprietà privata. Il Gestore sarà comunque lʼunico legittimato ad intervenire in caso di necessità, addebitandone tuttavia i costi allʼutente. Laddove tali opere di derivazione (o apparecchi di misura), realizzate dal Gestore allʼinterno dei terreni dei privati utenti, causino danni agli stessi proprietari o a terzi, il Gestore sarà lʼunico responsabile e risponderà dei danni causati.
Il Gestore esegue i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, rifacimento delle opere di derivazione in proprio o tramite imprese di fiducia.
Il costo iniziale di costruzione dellʼintera opera è valutato ed addebitato agli interessati sulla base di quanto esposto precedentemente.
I costi di manutenzione sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nella Tab. E (ovvero D) del Titolo 4. Il corrispondente importo viene addebitato al condominio, ovvero ripartito tra le utenze servite dallʼopera di derivazione in ragione dei rispettivi volumi di impegno contrattuale ed accollato sulle prime bollette utili.
Rientrano tra le manutenzioni anche le ricerche e riparazioni urgenti di guasti (pronti interventi).
Il rifacimento totale o parziale dellʼopera di derivazione è eseguito dal Gestore a richiesta degli utenti o per iniziativa del Gestore stesso, quando esso lo riterrà necessario in relazione alle condizioni di conservazione e funzionalità della stessa, con le stesse modalità di addebito del costo iniziale di costruzione.
Non effettuando il pagamento della fattura o delle rate relative alla riparazione ed al rifacimento, lʼutenza perderà il diritto alla somministrazione dellʼacqua.
Il personale del Gestore o delle imprese appaltatrici potrà accedere sullʼopera di deriva zione per verifiche, controlli, manovre, oltre che per gli interventi tecnici sopra esposti.
È fatto tassativo divieto allʼutente di fare eseguire in proprio interventi di qualsiasi natura sullʼopera di derivazione, mentre è fatto obbligo allʼutente, o al condominio, di informare tempestivamente il Gestore di eventuali presenze di perdite o di minacce di
cedimenti per corrosione.
I lavori eseguiti dal Gestore sullʼopera di derivazione sʼintendono garantiti per il periodo di dieci anni per le nuove costruzioni e di cinque anni per le manutenzioni e di due anni per le riparazioni.
Eventuali spostamenti o modifiche delle opere di derivazione, richiesti dagli utilizzatori o dai proprietari, o necessari per altre cause ad essi riconducibili (ad esempio, quelli derivanti da modifiche della viabilità locale privata, o degli edifici) saranno eseguiti a cura del Gestore ed a spese degli interessati

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2.2.2. Estensione della rete

Nelle aree di nuova urbanizzazione o ristrutturazione urbanistica lo sviluppo della rete è eseguito a norma dai proprietari dei terreni interessati sulla base di un progetto redatto a carico degli stessi ed approvato dal Gestore, al quale compete la sorveglianza dei lavori ed il collaudo sotto il profilo esclusivo della corretta esecuzione tecnico/funzionale.
Per tale attività di validazione del progetto sotto il profilo della compatibilità tecnica alla rete, assistenza ai lavori e collaudo, compete al Gestore un ristoro pari al 2.0% dellʼimporto delle opere (valutato sulla base dei prezzi tratti dal prezzario Regionale per le OO.P.P) con un importo minimo di € 637,81 (valore aggiornato al 01/07/2017). Nel caso di realizzazione dellʼopera a cura e spese del privato lo stesso risponderà direttamente della manutenzione e di eventuali danni o disservizi causati alla rete.
Il proprietario dei terreni può rinunciare al suo diritto di realizzare lʼopera di avvicinamento.
Nel caso di rinuncia del proprietario lo sviluppo della rete è eseguito a cura del Gestore, ma a carico dei proprietari dei terreni urbanizzati, sulla base di un progetto predisposto dal Gestore stesso comprendente, tra lʼaltro, una specifica convenzione che regolamenti i rapporti tra le parti.

Viene fatta salva la possibilità per i Comuni territorialmente competenti ad intervenire nella realizzazione delle opere di avvicinamento a scomputo degli oneri di urbanizzazione; in tale caso, il progetto sarà coerente, sotto il profilo della compatibilità tecnica dei materiali da impiegare e delle sezioni delle condutture con i criteri stabiliti, dal Gestore che rilascerà il proprio nulla osta.
Eʼ comunque consentita lʼesecuzione da parte dei proprietari dei terreni urbanizzati (tramite le imprese realizzatrici delle infrastrutture civili, purché in possesso delle necessarie qualificazioni) di opere in terra, murarie, stradali sulla base del progetto esecutivo dallo stesso redatto ed a condizione che al Gestore stesso sia affidata la direzione dei lavori, o quanto meno la loro puntuale sorveglianza, onde assicurare il massimo coordinamento con lʼesecuzione delle opere idriche propriamente dette.
Per le zone già urbanizzate, ma non servite da reti aziendali, il privato richiedente realizzerà, alle condizioni di cui sopra la condotta di distribuzione necessaria (alle condizioni di cui ai commi precedenti: supervisione del Gestore, rispetto della normativa, ristoro etc.),
del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per lʼalimentazione dellʼutenza.
Nel caso di rinuncia allʼesecuzione diretta da parte del richiedente la condotta sarà realizzata a cura del Gestore il quale, compatibilmente con le normative dellʼAmministrazione Comunale competente, provvederà allʼestensione di rete (avvicinamento) previo versamento da parte del richiedente di un “contributo di avvicinamento rete” a fondo perduto pari al costo da sostenersi per la realizzazione di una nuova condotta di distribuzione del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per lʼalimentazione dellʼutenza.
Per le zone già urbanizzate ma con tubazioni di diametro non idoneo o in precario stato di conservazione, il Gestore, compatibilmente con le normative dellʼAmministrazione Comunale competente, provvederà allʼestensione di rete (avvicinamento) previo versamento da parte del richiedente di un “contributo di avvicinamento rete” a fondo perduto pari al costo da sostenersi per la realizzazione di una nuova condotta di distribuzione del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e per tutto il tratto compreso tra il punto, tecnicamente idoneo, più vicino della rete di distribuzione, ed il punto di consegna previsto per lʼalimentazione dellʼutenza.
Detto contributo si applicherà quando la lunghezza complessiva del nuovo collegamento (avvicinamento rete + condotta di derivazione) risulti superiore ad L=0,08V (vedi par.2.2.3) ed esclusivamente per la parte eccedente detta distanza L, essendo il costo corrispondente ad L compreso nel preventivo forfetario di cui al par. 2.2.3, comunque a carico del richiedente.
Il Gestore poserà una condotta di diametro adeguato alle esigenze tecniche future definendo lʼarea interessata. Lʼeventuale maggior costo sarà anticipato dal Gestore stesso e recuperato, sui futuri contratti di tutte le nuove utenze afferenti allʼarea specificatamente individuata con adeguati oneri accessori che sono costituiti dagli incrementi del costo medio della vita intervenuti tra la data di realizzazione delle opere e le date di stipula dei nuovi contratti.
Qualora la suddetta estensione di rete riguardi fin dallʼinizio più richiedenti, il contributo complessivo della condotta unificata di avvicinamento sarà ripartito tra gli stessi in ragione della distanza di ciascuna derivazione e del corrispondente volume dʼacqua
che si prevede di impegnare.
Per nuove utenze derivate da preesistenti reti aventi diametro e condizioni adeguate, detto contributo ripartito è determinato, simbolicamente, sulla base del costo di due annualità di impegno contrattuale.

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2.2.1. Principi generali

La rete di distribuzione e le opere di derivazione (allacciamenti) fanno esclusivamente parte del patrimonio impiantistico del S.I.I. e sono realizzate, esercite e mantenute soltanto a cura e spese del Gestore, addebitando però le spese stesse, o parte di esse, ai proprietari delle aree urbanizzate o degli edifici oggetto della somministrazione dʼacqua ovvero allʼutente, secondo i criteri di seguito precisati.

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2.1.2. Categorie dʼutenza

Le utenze corrispondenti alle diverse casistiche descritte nel precedente paragrafo sono così classificabili:
• per livello: allʼingrosso o al minuto;
• per qualità dellʼacqua: atta o meno al consumo umano;
• per continuità nel tempo: servizio permanente o temporaneo;
• per uso: civile domestico o comunitario, civile antincendio, civile extradomestico (pubblico, commerciale, vario) irriguo produttivo;
• per tipologia di consegna e misura: a contatore centralizzato, a contatore divisionale, a luce tarata;
• per qualità del servizio: configurazione obiettivo o transitoria.
Una volta completati il trasferimento delle gestioni preesistenti e la conseguente analisi delle situazioni in atto, potrà essere necessario aggiungere altre tipologie.

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2.1.1. Premessa. Fornitura di acqua

Il Gestore distribuisce acqua nel territorio dellʼATO AG, tramite contratti di somministrazione, alle condizioni del presente Regolamento.
La distribuzione avviene con diritto di esclusiva in tutto il territorio dellʼATO Agrigento per tutti gli usi per i quali, ai sensi delle norme in vigore, si richieda acqua idonea al consumo umano (usi civili). Peraltro il diritto di esclusiva permane anche qualora la distribuzione di cui trattasi sia concepita con il sistema duale, ed una delle corrispondenti subreti sia alimentata con acqua di qualità inferiore, a servizio di usi civili particolari, pubblici o privati, quali: lavaggio di strade e fognature, idranti antincendio, impianti di innaffiamento di aree verdi, Pubbliche o private.
Nella configurazione obiettivo, come in seguito definita, ad ogni contratto di somministrazione per usi civili dovrà essere associato, salvo casi particolari, un contratto integrativo di smaltimento di acque reflue e depurazione, stipulato con lo stesso soggetto, dando così Luogo ad una utenza del S.I.I..
In aree e per utenze particolari, ove non sussistono altri diritti, il Gestore può distribuire, senza diritto di esclusiva, acqua destinata ad altri usi, quali quelli irrigui o produttivi, che ammettano lʼutilizzazione di risorse idriche di qualità meno pregiata.
Il Gestore, sentita la A. ATO AG, può eccezionalmente fornire acqua allʼingrosso, potabile o meno, a particolari soggetti, quali i consorzi ASI, ovvero per assolvere particolari finalità di integrazione o soccorso, concordate con la A. ATO AG, nei confronti di gestori di Ambiti limitrofi che fossero in temporanea difficoltà.
Tutte queste somministrazioni, che non fanno parte del S.I.I. propriamente detto, sono regolamentate da accordi particolari, assunti con la supervisione della A. ATO AG, nonché da alcune specifiche norme contenute nel presente Regolamento.
La presente Sezione 2.1 illustra i criteri generali della somministrazione dʼacqua nonché le diverse tipologie dʼutenza.
Le Sezioni 2.2 e 2.3 definiscono i criteri di sviluppo e manutenzione del sistema distributivo, comprese le derivazioni verso le utenze (denominate anche allacciamenti), fino ai punti di consegna e misura dellʼacqua somministrata, nonché i criteri di addebito allʼutenza
dei corrispondenti contributi economici.
In considerazione della gradualità programmata per lʼadeguamento del sistema acquedottistico, e del connesso sistema fognante, ai modelli ottimali previsti dalla Convenzione di gestione, ai caratteri tecnico-commerciali del servizio e dellʼutenza sono dedicate due
Sezioni:
• la Sezione 2.4 definisce detti caratteri per la configurazione obiettivo;
• la Sezione 2.5 si riferisce alla configurazione transitoria (la quale dovrà tendere progres

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1.6. Procedure di aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento può essere aggiornato in relazione:
• allʼevoluzione delle normative che sovrintendono alle materie trattate;
• allʼesperienza fatta nel primo triennio di applicazione ;
• ad indicazioni provenienti dalla A. ATO AG;
• ad eventuali motivate richieste provenienti dal Gestore.
Le modifiche sono approvate dalla A. ATO AG, sulla base di proposte elaborate dai propri Uffici o dal Gestore e comunque discusse con il Gestore stesso.
I valori economici contenuti nelle Tabelle annesse (Titolo 4) sono aggiornati automaticamente, previa comunicazione alla A. ATO AG, dagli uffici del Gestore, con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base del tasso di inflazione rilevato dallʼISTAT nellʼanno precedente.

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4) Lettura rilevata.

L'utente si assume la responsabilità della lettura comunicata e della conseguente bolletta generata. Si consiglia di rilevare periodicamente la lettura del proprio misuratore allo scopo di monitorare i consumi e verificare eventuali anomalie.
Si informa la gentile clientela, che proseguendo con l’operazione si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003.