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(Forniture temporanee. Norme generali)
A richiesta il Gestore può concedere erogazioni occasionali o temporanee di acqua (ad es. per mostre o istallazioni non permanenti) per durate non inferiori ad un mese e non superiori a sei mesi, con possibilità di un rinnovo tacito per un ulteriore periodo avente al massimo la durata di ulteriori mesi sei. Fanno eccezione le sole forniture temporanee
destinate ad alimentare cantieri di costruzione (vedere anche in seguito), la cui durata è stabilita in relazione allʼentità dellʼopera in progetto, risultante dallʼatto che ne autorizza la realizzazione.
Il richiedente provvederà inizialmente ad anticipare al Gestore il costo dellʼopera di derivazione e consegna, valutato a preventivo, ed a sottoscrivere il contratto di fornitura.
Per le somministrazioni temporanee valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
(Utenze uso cantiere per la realizzazione di edifici che in seguito usufruiranno di somministrazioni permanenti).

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà essere concessa soltanto in presenza di apposita concessione edilizia o strumento giuridicamente equivalente. Le opere di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile, nel quale il costruttore dovrà impegnarsi a realizzare idoneo alloggiamento posto allʼesterno in prossimità di area pubblica per lʼistallazione della batteria dei gruppi di misura, nonché idonee opere di smaltimento delle acque reflue, il tutto secondo le indicazioni del Gestore. Il costo della derivazione sarà addebitato con i criteri di cui alla Sezione 2.2.
Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto alla scadenza della concessione edificatoria, ed il proprietario dello stabile dovrà richiedere la sistemazione definitiva dellʼopera di derivazione, ed eventualmente lʼaccensione di utenze per i servizi comuni, fornendo la documentazione di rito.

(Forniture particolari)
Per le forniture particolari, quali quelle allʼingrosso, per uso irriguo, per uso industriale ecc. verranno raggiunte intese caso per caso, con la supervisione della A. ATO AG, in armonia con il quadro normativo generale del presente Regolamento e con la struttura tariffaria vigente.

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