Numeri di telefono

0922 441539 - 0922 1835793

Email

info@aicaonline.it

Tutela in caso di perdita idrica

Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR

Articolo 19

Perdite occulte

19.1. Il gestore ha l’obbligo di esplicitare in sede di stipula del contratto e di descrivere sul proprio sito istituzionale – indicando in bolletta l’indirizzo della pagina del sito dedicata – i contenuti delle tutelepreviste in caso di perdite occulte, e in particolare:

  • la quantificazione dell’extra-consumo che permette l’attivazione della tutela;
  • il contenuto della tutela, con particolare riferimento alla presenza di forme assicurative o fondi appositi per il ristoro di tali perdite – laddove esistenti -, nonché alle formule di rateizzazione o di sconto – con franchigia o meno – predisposte per il medesimo obiettivo.

  • le modalità e le tempistiche per accedere alla tutela;

19.2. In caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte.

19.3. Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi dueanni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato ilconsumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio adutenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base dellamedia della tipologia di utenza.

19.4. È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:

a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;

b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;

c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:

  1. a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, esonero dall’applicazione delle tariffe difognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;

2. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;

d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’articolo 42 dell’Allegato A alladeliberazione 655/2015 (RQSII).

19.5. Anche ai fini della conservazione della risorsa, laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’utente interessato.

Informazioni sul consumo medio annuo

Consumi medi annui suddivisi per tipologia di utenza:

Tipologia di utenzaMetri Cubi
DOMESTICO RESIDENTE89
DOMESTICO NON RESIDENTE45
USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE276
ALTRI USI102
USO PUBBLICO DISALIMENTABILE429
USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE1344
USO AGRICOLO E ZOOTECNICO141
Apri la chat
Vuoi comunicare un'autolettura?
Per poter prendere in carico l’autolettura,
vi preghiamo di comunicare le seguenti informazioni:
1) Codice fiscale o partita iva dell’intestatario dell’utenza;
2) Numero di utenza;
3) Matricola del misuratore;
4) Lettura rilevata.

L'utente si assume la responsabilità della lettura comunicata e della conseguente bolletta generata. Si consiglia di rilevare periodicamente la lettura del proprio misuratore allo scopo di monitorare i consumi e verificare eventuali anomalie.
Si informa la gentile clientela, che proseguendo con l’operazione si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003.