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DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 26 Aprile 2023

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Con la Deliberazione dell’08/06/2020 n°3 l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9) ha recepito le disposizioni in materia della Deliberazione n°665/2017/R/IDR (TICSI) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in ordine all’articolazione tariffaria dei corrispettivi del servizio idrico integrato.

La deliberazione dell’ATI AG9 n°3/2020 ha disposto l’applicazione della nuova articolazione tariffaria con effetto retroattivo con decorrenza 1° gennaio 2018. Tuttavia, la stessa ATI, con deliberazione n°1/2021 ne ha postergato la decorrenza al 1° gennaio 2019.

Ai corrispettivi e’ stato applicato, a partire dal 01/01/2022 e salvo conguaglio, l’aggiornamento tariffario previsto dall’art. 13.1  lettera b) della deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR e deliberato, per il triennio 2021-2023, dall’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9) con deliberazione n. 16 del 12/12/2022. I corrispettivi tariffari potranno essere soggetti ad ulteriori variazioni (in aumento o in diminuzione) di legge, oggi non determinati, che saranno conguagliati successivamente con le modalita’ stabilite da Arera.

Le tariffe, in funzione della tipologia di utenza di appartenenza, vengono applicate con il criterio del pro-die con riferimento alle fasce di consumo annuali ed in base al numero dei giorni a cui il consumo è riferito nel singolo periodo di fatturazione. Nella pagina di dettaglio della bolletta vengono riportati in maniera analitica gli addebiti per consumi e quote fisse secondo i corrispettivi della tipologia tariffaria di appartenenza.

Ai corrispettivi tariffari vanno aggiunte le componenti perequative UI stabilite dall’ARERA.

​EVOLUZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa del Servizio Idrico Integrato applicata dal Gestore Unico ha sempre seguito specifiche determinazioni di legge che l’hanno definita. Dall’inizio della Gestione unica (2008) sino al 31/12/2011 sono state applicate, in via transitoria come previsto dalla convenzione di affidamento, le tariffe determinate dai precedenti gestori.

Successivamente, dall’01/01/2012 le tariffe del S.I.I. hanno seguito i criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione e si basano sul principio del full cost recovery secondo il quale la tariffa deve coprire integralmente i costi senza scopi di lucro (direttiva quadro Ue 2000/60), e sono modulate secondo la revenue cap regulation, ovvero la forma di regolazione più adatta al settore idrico, che ponendo un limite di reddito massimo conseguibile, commisurato ai costi riconosciuti, incentiva il Gestore a massimizzare la produttività e ad adottare un comportamento efficiente mediante il contenimento dei costi, portando così a non avere interesse alcuno ad incrementare le vendite e quindi scoraggiando, piuttosto che incoraggiare, il consumo, perseguendo in tal modo l’obiettivo comune di tutelare la risorsa idrica e contenerne il consumo.

La tariffa d’ambito del Gestore Unico, è stata approvata dall’ATO Idrico AG9 con la delibera: n° 2 del 20/06/2012 (per l’anno 2012 Metodo Tariffario Transitorio), aggiornata per gli anni 2012 e 2013 con la deliberazione n°10 del 29/04/2013 del Commissario Straordinario dell’ATO AG9, e con la n° 12 del 31/03/2014 (per gli anni 2014-15 Metodo Tariffario Idrico). La tariffa e gli aggiornamenti sono stati ratificati dall’ ARERA con la deliberazione 121/2015.

L’aggiornamento tariffario 2016-2017 è stato approvato con la deliberazione n° 33 del 14/07/2017 da parte dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9). La delibera dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento è stata ratificata dall’ARERA con la delibera n° 636/2017/R/IDR del 14/09/2017.

L’ATI non ha approvato l’aggiornamento tariffario previsto dalla deliberazione ARERA n°918/2017 per gli anni 2018 e 2019.

Con la Deliberazione dell’08/06/2020 n°3 l ‘Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9) ha recepito le disposizioni in materia della Deliberazione n°665/2017/R/IDR (TICSI) dell’ARERA introducendo una nuova articolazione tariffaria dei corrispettivi del servizio idrico integrato. La deliberazione n°3/2020 è stata integrata con la deliberazione n°1 del 14/02/2021 dell’ATI AG9 che ne ha disposto l’applicazione decorrenza 1° gennaio 2019.

Ai corrispettivi è stato applicato, a partire dal 01/01/2022 e salvo conguaglio , l’aggiornamento tariffario provvisorio previsto dall’art. 13.1
lettera a) della deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR del 30/12/2021 e deliberato dall’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9) con deliberazione n. 5 del 30/07/2021 all’art. 3.2.2.

I corrispettivi tariffari potranno essere soggetti ad ulteriori variazioni (in aumento o in diminuzione) di legge, oggi non determinati, che saranno conguagliati successivamente con le modalità stabilite dall’ARERA.

Atti della Tariffa del Servizio Idrico Integrato per l’ATO idrico della Provincia di Agrigento

  • deliberazione n°2 del 20/06/2012 del commissario ad acta in sostituzione dell’assemblea dei rappresentati dell’ATO AG9;
  • deliberazione n°10 del 29/04/2013 del Commissario Straordinario dell’ATO AG9;
  • deliberazione n°13 dell’08/04/2014 del commissario straordinario dell’ATO AG9;
  • deliberazione n°121/2015/R/2015 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
  • deliberazione n°664/2015/R/IDR Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, art.9.1 lettera a);
  • deliberazione n° 33 del 14/07/2017 dell’Assemblea Territoriale Idrica Ag 9. Scarica la delibera
  • deliberazione n° 636/2017/R/IDR del 14/09/2017 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. Scarica la delibera
  • deliberazione n. 3 del 08/06/2020 dell’Assemblea Territoriale Idrica AG9 in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR
  • deliberazione n. 5 del 30/07/2021 dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9)
  • deliberazione n. 639/2021/R/IDR del 30/12/2021 dell’ARERA
  • deliberazione n. 16 del 12/12/2022 dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9).

Tabelle riferite al servizio di somministrazione d’acqua, del servizio di fognatura e del servizio di depurazione

Servizio idricoTipologia d’usoSottotipologiaMin. di scaglione (m3/anno)Max. di scaglione (m3/anno)QV 
(Euro/m3)
(2021)
QV 
(Euro/m3)
(2022)
QV 
(Euro/m3)
(2023)
Acquedotto a) uso domesticouso domestico residente

79
121
160
78
120
159 

0,50361  0,66265  1,87437  2,86352

0,54591 0,71831 2,03182 3,10406
 
0,58872 0,77464 2,19114 3,34745
Acquedotto a) uso domesticouso domestico non residente

181
301
180
300 

1,30155 2,12984   3,07657

1,41088 2,30875 3,33500

1,52151 2,48978 3,59651
Acquedotto b) uso industriale   1,928682,090692,25463
Acquedotto c) uso artigianale e commerciale  1,928682,090692,25463
Acquedotto d) uso agricolo e zootecnico  1,928682,090692,25463
Acquedotto e) uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile  1,77492 1,924012,07488
Fognatura tutti gli usi 0,180530,195690,21104
Depurazione tutti gli usi 0,650770,705430,76075

Quota fissa

Servizio idricoTipologia d’usoSottotipologiaQF
(Euro/utente)
2021
QF
(Euro/utente)
2022
QF
(Euro/utente)
2023
Acquedotto 1 – Uso domesticoUso domestico residente30,00000 32,5200035,07000
Acquedotto 1 – Uso domesticoUso domestico non residente95,00000 102,98000111,05500
Acquedotto 1 – Uso domesticoAltri usi – commerciale170,00000184,28000198,73000
Acquedotto 1 – Uso domesticoUso pubblico100,00000108,40000116,90000
Fognatura 1 – Uso domesticoUso domestico residente19,0000020,5960022,21100
Fognatura 1 – Uso domesticoUso domestico non residente40,0000043,3600046,76000
Fognatura 1 – Uso domesticoAltri usi – commerciale50,0000054,2000058,45000
Fognatura 1 – Uso domesticoUso pubblico35,0000037,9400040,91500
Depurazione 1 – Uso domesticoUso domestico residente20,0000021,6800023,38000
Depurazione 1 – Uso domesticoUso domestico non residente42,0000045,5280049,09800
Depurazione 1 – Uso domesticoAltri usi – commerciale50,0000054,2000058,45000
Depurazione 1 – Uso domesticoUso pubblico35,0000037,9400040,91500

Le tipologie di utenza sopra indicate si riferiscono a:UDR: forniture per usi domestici in abitazioni di residenza anagrafica dell’utente.UDN: forniture per usi domestici in abitazioni non di residenza anagrafica dell’utente (seconde case).UE – Uso pubblico disalimentabile: raggruppa le utenze pubbliche come regioni e province, musei, teatri, impianti sportivi e organizzazioni e associazioni che svolgono una funzione di pubblica utilità riconosciuti ufficialmente da Enti pubblici, precedentemente tale categoria era ricompresa nell’uso pubblico – Uso pubblico non disalimentabile: comprende le utenze di ospedali e strutture pubbliche, case di cura e di assistenza, istituti scolastici, carceri, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile) ed enti e istituti che svolgono un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, nonché l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (come polizia, carabinieri e vigili del fuoco), precedentemente tale categoria era ricompresa nell’uso pubblico.UA: forniture per usi diversi dai domestici e dagli usi pubblici ed assimilabili, come di seguito specificato. Uso industriale; uso artigianale e commerciale; uso agricolo e zootecnico; altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate). Modalità applicative

  •  Le quote fisse annuali si applicano in dodicesimi su base mensile. La frazione di mese di inizio e/o fine della fornitura viene fatturata per intero.
  •  Le fasce di consumo annuali ai fini della fatturazione vengono riproporzionate con il criterio del pro die sulla base del periodo (sia superiore che inferiore all’anno solare) intercorrente fra due letture effettive (rilevate dal gestore o da autolettura).  
  •  La normativa vigente ed il piano d’ambito prevede che ogni utenza sia dotata di autonomo contatore idrometrico. Tuttavia, fino alla normalizzazione del parco utenze, per le utenze multiple condominiali le tariffe saranno applicate proporzionando al numero di utenze sia le fasce di consumo che le quote fisse.

Componenti tariffarie di perequazione (UI1, UI2, UI3, UI4).

In aggiunta alla tariffa vanno applicate obbligatoriamente dai gestori agli utenti finali le componenti UI, cioè componenti tariffarie di perequazione deliberate dall’ARERA e fatturate a tutte le utenze del servizio idrico integrato, a livello nazionale.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione di ciascuna delle componenti in vigore.

Componente UI1. Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI n. 6/2013/R/COM e s.m.i., agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione viene addebitata la componente di maggiorazione UI1 in favore delle popolazioni terremotate delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto nella misura di €/mc 0,004, al netto dell’IVA

Componente UI2. Ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017, viene addebitata agli utenti la componente di maggiorazione tariffaria UI2, per la promozione della qualità tecnica del SII, nella misura di €/mc 0,009, al netto dell’IVA, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. L’applicazione di questa componente tariffaria decorre a partire dal 1 Gennaio 2018.

Componente UI3. Ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017, viene addebitata agli utenti la componente di maggiorazione tariffaria UI3, per il finanziamento del Bonus Sociale Idrico Nazionale, nella misura di €/mc 0,005, al netto dell’IVA, per il solo servizio di acquedotto, ad esclusione degli utenti diretti che beneficiano di Bonus Sociale Idrico Nazionale e che sono intestatari di un contratto idrico. L’applicazione di questa componente tariffaria decorre a partire dal 1 Gennaio 2018. Dal 1° gennaio 2020 tale componente si applica anche al servizio di fognatura e di depurazione. Come stabilito dall’art. 12.1 della deliberazione ARERA 639/2021/R/IDR dal 01/01/2022 la componente UI3 è pari a 0,0179 euro/mc per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al netto dell’IVA.

Componente UI4. Ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019, agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione è previsto l’addebito della componente di maggiorazione UI4 nella misura di €/mc 0,004, al netto dell’IVA, per l’alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’art. 58 della legge 221/2015. L’applicazione di questa componente tariffaria decorre a partire dal 1 Gennaio 2020.

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