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REGOLAMENTO UTENZA 2021

2. Classifica degli scarichi

1 acque (nere) reflue domestiche: quelle provenienti da insediamenti residenziali;
2 acque (nere) reflue industriali: quelle provenienti da insediamenti produttivi o commerciali o terziari, aventi caratteristiche diverse da quelle delle acque 1;
3 acque (nere) reflue assimilate dʼufficio o assimilabili alle domestiche: quelle che, pur provenendo da insediamenti produttivi o commerciali o terziari, hanno caratteristiche analoghe a quelle delle acque 1; alcune categorie, precisate qui di seguito, sono assimilate dʼufficio;
4 acque bianche (pubbliche o private): acque meteoriche di dilavamento o assimilabili provenienti da superfici aperte pubbliche, quali strade, piazze, giardini pubblici (acque bianche pubbliche) o da superfici diverse, private o pubbliche, quali coperture di edifici, anche pubblici, cortili e giardini privati (acque bianche private) e che non siano state escluse da questa categoria da uno specifico provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente;
5 scarichi da insediamenti civili: quelli contenenti unicamente acque nere 1 e/o 3 ed acque bianche 4;
6 fognatura pubblica: lʼinsieme delle canalizzazioni atte a raccogliere e convogliare alla depurazione le acque reflue urbane (1, 2, 3, 4), ivi comprese le connessioni di collegamento fino al pozzetto di consegna delle reti interne private;
7 fognatura mista: rete che raccoglie e convoglia acque 1, 2, 3 e 4;
8 fognatura separata nera: rete che raccoglie e convoglia solo acque 1, 2 e 3;
9 fognatura separata bianca (gestita dal comune): rete che raccoglie e convoglia solo acque 4;
10 ente autorizzatore: lʼente che può autorizzare lʼimmissione di acque reflue non domestiche o non assimilabili dʼufficio nella fognatura pubblica (vedere le casistiche di seguito descritte).

In sintesi, le utenze di smaltimento nel sistema pubblico di fognatura-depurazione si possono così classificare, in relazione alle caratteristiche della corrispondente acqua reflua:
nera domestica (o assimilata); nera industriale; mista domestica (c. s.); mista industriale;
bianca pubblica; bianca privata; rifiuto liquido autotrasportato (accettabile solo negli impianti di depurazione).
Sono assimilate dʼufficio alle acque nere domestiche quelle provenienti dagli insediamenti descritti alle lettere a), b), c), d) dellʼart. 28 comma 7 del D. Lgs. 152/1999, e precisamente:
a) imprese dedite esclusivamente a coltivazione e silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamenti di bestiame, entro prefissati limiti;
c) imprese c.s. che esercitino anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, entro prefissati limiti;
d) impianti di acquicoltura e piscicoltura, entro prefissati limiti, nonché le acque nere reflue derivanti dai seguenti ulteriori insediamenti;
e) immobili ed aree adibiti ad attività scolastiche, assistenziali, ricreative, sportive, turistiche, alberghiere, commerciali, professionali, artigianali, a prestazione di servizi (esclusi quelli sanitari), ed anche ad attività produttive minori, che diano origine esclusivamente a scarichi da servizi igienici, mense, cucine. In caso di variazione della destinazione dʼuso i proprietari dovranno darne avviso al Gestore, che verificherà la
permanenza, o meno, dei suddetti requisiti di assimilabilità.

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1. Premessa generale

Le presenti Disposizioni ‒ che trovano fondamento nella potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dallo Statuto Regionale e disciplinata dalla L. R. 15 marzo 1963 n.16 ­ sono attribuibili alla categoria dei regolamenti comunali dʼigiene di cui al Capo IV del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. ed ottemperano alle prescrizioni del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. (in seguito D. Lgs. 152/1999) nonché della L. R. 15 maggio 1986 n. 27 (in seguito L. R. 27/86).

Le Disposizioni sono state approvate dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia della A. ATO IDRICO AG, sentite le Aziende Sanitarie Locali competenti.
La finalità primaria di questa disciplina è quella di definire i limiti di accettabilità, le procedure di autorizzazione, gli obblighi del Gestore unico del Servizio Idrico Integrato dʼambito, gli obblighi dellʼutenza e le relative sanzioni, nonché gli obblighi indiretti gravanti su eventuali altri gestori transitori di acquedotti, in merito a:
a) scarichi di acque reflue di insediamenti civili ed industriali, di varia tipologia, nonché
di acque meteoriche, provenienti dal territorio dellʼambito ATO IDRICO AG, nel sistema fognante urbano, comprendente gli impianti di depurazione terminali;
b) scarichi di rifiuti liquidi provenienti dal territorio suddetto, ed aventi le caratteristiche di seguito definite, nelle vasche di equalizzazione degli impianti di depurazione di cui sopra.
Le Disposizioni oggetto del presente documento si basano su quelle più generali contenute nel D. Lgs. 152/1999 e nella L.R. 27/86. Esse si applicano nellʼintero territorio dellʼATO IDRICO AG, e quindi anche nelle aree affidate a eventuali gestori temporane-amente diversi dal Gestore unico.
Per gli scarichi immessi nel sistema esercito dal Gestore unico, alla disciplina esposta nel presente documento si aggiunge quella del Regolamento di utenza per esso vigente.
Per gli scarichi di acque bianche immesse in fognature separate bianche, di competen-za dei Comuni, alla disciplina esposta nel presente documento si aggiungono le norme integrative del Comune interessato.

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5.2 – Tabelle riferite al servizio di somministrazione dʼacqua del servizio difognatura e del servizio di depurazione

APPENDICE A1 Tariffa del Servizio Idrico Integrato (delibera n. 3 del 08/06/2020 dei rappresentanti dell’ATO AG9 in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR (TICSI) – La deliberazione dellʼATI AG9 n°3/2020 dispone l’applicazione della nuova articolazione tariffaria con effetto retroattivo con decorrenza 1° gennaio 2018.
Tuttavia, per gli anni successivi allʼanno 2018 potrà essere soggetta ad ulteriori incrementi di legge, oggi non determinati, che saranno conguagliati successivamente.

Le tipologie di utenza sopra indicate si riferiscono a:


UDR – forniture per usi domestici in abitazioni di residenza anagrafica dellʼutente.


UDN – forniture per usi domestici in abitazioni non di residenza anagrafica dell’utente (seconde case).


UE – Uso pubblico disalimentabile: raggruppa le utenze pubbliche come regioni e province, musei, teatri, impianti sportivi e organizzazioni e associazioni che svolgono una funzione di pubblica utilità riconosciuti ufficialmente da Enti pubblici, precedentemente tale categoria era ricompresa nell’uso pubblico. Uso pubblico non disalimentabile: comprende le utenze di ospedali e strutture pubbliche, case di cura e di assistenza, istituti scolastici, carceri, presidi operativi di emergenza relativi e strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile) ed enti e istituti che svolgono un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, nonché l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (come polizia, carabinieri e vigili del fuoco), precedentemente tale categoria era ricompresa nell’uso pubblico.

UA – forniture per usi diversi dai domestici e dagli usi pubblici ed assimilabili, come di seguito specificato. Uso industriale; uso artigianale e commerciale; uso agricolo e zootecnico, altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

Modalità applicative: le quote fisse annuali si applicano in dodicesimi su base mensile. La frazione di mese di inizio e/o fine della fornitura viene fatturata per intero. Le fasce di consumo annuali ai fini della fatturazione vengono iproporzionate con il criterio del pro die sulla base del periodo (sia superiore che inferiore allʼanno solare) intercorrente fra due letture effettive (rilevate dal Gestore o da autolettura). La normativa vigente ed il piano di ambito prevede che ogni utenza sia dotata di autonomo contatore idrometrico. Tuttavia, fino alla normalizzazione del parco utenze, per le utenze multiple condominiali le tariffe saranno applicate proporzionando al numero di utenze sia le fasce di consumo che le quote fisse.

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5.1 – Criteri generali. Aggiornamento dei valori

Tutti i valori economici contenuti nelle Tabelle seguenti, espressi in Euro, moneta 2002, sono al netto di IVA ed al lordo delle spese generali e tecniche.
Essi sono aggiornati dagli uffici del Gestore alla prima applicazione e successivamente al primo agosto di ogni anno -ma con effetto retroattivo al primo luglio- in ragione del tasso di inflazione effettivo rilevato dallʼISTAT per lʼanno precedente.
I valori stessi vengono periodicamente rivisti, con cadenza pluriennale, in relazione alle innovazioni tecnologiche emerse ed allʼandamento effettivo del mercato relativamente alle diverse componenti di costo che influenzano maggiormente i suddetti valori economici (risorse umane, lavori, forniture, servizi). Il Gestore elaborerà in proposito le
proprie proposte e le sottoporrà alla approvazione preventiva della A. ATO AG.

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TITOLO 4. CONTENZIOSO

Per la risoluzione in fase stragiudiziale di controversie correlate al rapporto di utenza sarà istituita una apposita Commissione di Conciliazione per la cui organizzazione e funzionamento si rimanda ad uno specifico regolamento.

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3.5.6. Obblighi del Gestore e dellʼutente. Infrazioni, penali

Il contratto per il servizio di smaltimento comporta obblighi reciproci dei due contraenti, obblighi che, nel caso di S.I.I., integrano quelli previsti al par. 2.6.7.
Gli obblighi del Gestore verso lʼutente sono tutti quelli che derivano dalla Convenzione di Gestione, ed in particolare dalla Carta del S.I.I. ivi allegata, nonché dal presente Regolamento, comprese le disposizioni specifiche di cui alla Appendice A2, e dal contratto.
Gli obblighi dellʼutente sono quelli descritti dal presente Regolamento, comprese le disposizioni specifiche di cui alla Appendice A2, nonché quelli derivanti dalle normative ricordate nella precedente Sezione 1.2, dai regolamenti comunali, ivi compreso il Regolamento dʼigiene, e dal contratto, nel quale saranno riportati i doveri particolari gravanti
sugli scarichi di acque reflue diverse da quelle domestiche o assimilabili dʼufficio.
Per le utenze del Servizio Idrico Integrato, i prelievi incontrollati di cui allʼart. 2.6.7 saranno penalizzati incrementando le multe previste per il servizio di acquedotto con il coefficiente indicato nella Tab. N del Tit. 4, ed applicando ai consumi presunti la tariffa complessiva A+F+D.
Lʼimmissione abusiva di acque bianche in reti separate nere, la permanenza di vasche di sedimentazione in impianti interni neri o misti, il superamento dei limiti di qualità imposti agli scarichi non domestici o non assimilabili dʼufficio, lʼimmissione di acque non previste in contratto, danno luogo allʼapplicazione delle penalità di cui alla Tab. N,
fermo restando lʼobbligo dellʼimmediato ripristino delle situazioni regolari.
Alle eventuali connessioni abusive di scarichi di acque nere domestiche o assimilabili o di acque bianche si applicano la multa ed i risarcimenti di cui alla Tab. N. La immissione abusiva di acque reflue industriali darà luogo, oltre alle multe ed ai risarcimenti di cui sopra, anche ad una segnalazione del fatto alle autorità di controllo.
Il Titolo 4 del presente Regolamento prevede infine sanzioni da applicare qualora i rifiuti liquidi autotrasportati immessi nella vasca di equalizzazione di un depuratore contengano sostanze estranee a quelle compatibili con le provenienze ammesse e/o che possano compromettere il funzionamento dellʼimpianto.

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3.5.5. Fatturazione, esazione. Obblighi dei gestori temporanei di acquedotti

Alle utenze di acque reflue domestiche o assimilate si applicano i canoni che risultano moltiplicando le tariffe ordinarie di fognatura e depurazione per il volume di acqua fatturato dallʼente acquedottistico fornitore, eventualmente sommato con prelievi provenienti da fonti autonome.
Per le utenze del S.I.I. si emetterà pertanto una bolletta unificata, contenente la somma degli importi dovuti per le tariffe A, F, D. A questa bolletta unificata si applicano tutte le disposizioni riguardanti la fatturazione, lʼesazione, la morosità previste dal par. 2.6.6.
Se la somministrazione dʼacqua avviene a cura di un ente diverso, questo deve comunicare in tempo reale al Gestore i propri dati di fatturazione, per consentire al Gestore stesso di emettere le proprie fatture. In caso di morosità, detto ente è tenuto ad interrompere la fornitura, quando il Gestore, in attuazione del presente Regolamento, lo richiederà, dandone comunicazione alla A. ATO. Il Gestore è poi tenuto a comunicare immediatamente allʼente lʼavvenuto pagamento, affinché la somministrazione possa essere ripristinata senza indugio.
Alle utenze di acque reflue industriali potranno eventualmente essere applicate, per quanto attiene al servizio di depurazione, tariffe complesse specifiche, basate non solo sul volume scaricato, ma anche su parametri di qualità. Alle eventuali utenze allʼingrosso di acque reflue industriali, provenienti da consorzi che scarichino direttamente nel
depuratore, tramite reti fognanti non affidate al Gestore, non verrà applicata lʼaliquota tariffaria F relativa al servizio di fognatura.

Le somme dovute al Gestore per le utenze non regolate da un contratto di S.I.I. dovranno essere pagate entro la data di scadenza indicata in fattura, che sarà di norma fissato in almeno 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorso tale termine, lʼutenza sarà ritenuta morosa ed il Gestore applicherà una indennità di mora pari al 6% dellʼimporto della stessa, con un minimo pari al doppio della tariffa base di fornitura di un m3 dʼacqua oltre interessi pari al T.U.R. + 3,5 punti percentuali.
Detta penale verrà addebitata, di norma, sulle fatture emesse successivamente.
In caso di morosità protrattasi oltre un mese dalla data di scadenza, il Gestore, ferma restando lʼapplicazione della indennità di mora, e per le utenze alimentate da sé stesso o da un gestore diverso, attiverà la procedura per lʼinterruzione dellʼerogazione, che si concluderà entro il mese successivo, salvo saldo di quanto dovuto. La riapertura è subordinata alla regolarizzazione del debito e comporta lʼaddebito degli oneri relativi alla chiusura e riapertura dellʼutenza.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Gestore per eventuali danni derivanti dalla cessata erogazione dellʼacqua per morosità riguardante il servizio di smaltimento.

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3.5.4. Reclami

Il Gestore è impegnato a mettere a disposizione dellʼutenza un servizio reclami particolarmente efficiente, in grado di soddisfare gli standard precisati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

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3.5.3. Disservizi temporanei

Il Gestore, allo scopo di effettuare lavori di estensione, collegamento, riparazione, manutenzione, allacciamento di nuove utenze e simili, potrà eccezionalmente interrompere per brevi periodi il servizio di smaltimento delle acque reflue (interruzioni programmate).
Se gli scarichi da interrompere provengono da proprie utenze dʼacquedotto, il Gestore, dopo aver fatto del suo meglio per avvertire le utenze stesse, potrà sospendere lʼerogazione dellʼacqua. Questa fattispecie particolare di interruzione della somministrazione rientra tra i casi di “disfunzioni programmate” previsti nel par. 2.6.3.
Se le utenze sono servite da un ente diverso, il Gestore ha facoltà di richiedere allo stesso lʼinterruzione, riferendo alla A. ATO.
Negli altri casi, gli utenti saranno invitati a non utilizzare gli scarichi per determinati periodi.
Altre improvvise interruzioni non programmabili potrebbero saltuariamente essere provocate da cause fisiche non dipendenti dalla volontà del Gestore (cedimento di strutture, ostruzioni di vario tipo ed altro), salvo che le cause fisiche non fossero preventivabili o prevedibili per le quali il Gestore avrebbe potuto porre rimedio tempestivamente. Il
Gestore è altresì responsabile quando le interruzioni siano derivate da inadempienze o
ritardi negli interventi di manutenzione o ripristino.
Il Gestore non risponde degli eventuali danni causati dalle interruzioni del servizio di smaltimento delle acque reflue provocate da cause non dipendenti dalla sua volontà.

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3.5.2. Evoluzione dellʼutenza

La massima parte delle utenze del servizio di smaltimento è, o sarà, riferibile ad un contratto di S.I.I., il quale, essendo concepito come integrazione del contratto di somministrazione, è soggetto alla evoluzione esposta nel par. 2.6.2.
Ciò vale anche per quei contratti di smaltimento che abbiano carattere autonomo solo perché la somministrazione di acqua sia temporaneamente affidata ad altro gestore (V. par. 3.5.1). In questo caso detto gestore, in solido con il nuovo utente, è tenuto ad informare immediatamente il Gestore delle modifiche in atto sullʼutenza acquedottistica.
Per gli altri contratti autonomi le modifiche saranno gestite in analogia ai principi esposti nel par. 2.6.1.

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