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REGOLAMENTO UTENZA 2021

3.5.3. Disservizi temporanei

Il Gestore, allo scopo di effettuare lavori di estensione, collegamento, riparazione, manutenzione, allacciamento di nuove utenze e simili, potrà eccezionalmente interrompere per brevi periodi il servizio di smaltimento delle acque reflue (interruzioni programmate).
Se gli scarichi da interrompere provengono da proprie utenze dʼacquedotto, il Gestore, dopo aver fatto del suo meglio per avvertire le utenze stesse, potrà sospendere lʼerogazione dellʼacqua. Questa fattispecie particolare di interruzione della somministrazione rientra tra i casi di “disfunzioni programmate” previsti nel par. 2.6.3.
Se le utenze sono servite da un ente diverso, il Gestore ha facoltà di richiedere allo stesso lʼinterruzione, riferendo alla A. ATO.
Negli altri casi, gli utenti saranno invitati a non utilizzare gli scarichi per determinati periodi.
Altre improvvise interruzioni non programmabili potrebbero saltuariamente essere provocate da cause fisiche non dipendenti dalla volontà del Gestore (cedimento di strutture, ostruzioni di vario tipo ed altro), salvo che le cause fisiche non fossero preventivabili o prevedibili per le quali il Gestore avrebbe potuto porre rimedio tempestivamente. Il
Gestore è altresì responsabile quando le interruzioni siano derivate da inadempienze o
ritardi negli interventi di manutenzione o ripristino.
Il Gestore non risponde degli eventuali danni causati dalle interruzioni del servizio di smaltimento delle acque reflue provocate da cause non dipendenti dalla sua volontà.

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3.5.2. Evoluzione dellʼutenza

La massima parte delle utenze del servizio di smaltimento è, o sarà, riferibile ad un contratto di S.I.I., il quale, essendo concepito come integrazione del contratto di somministrazione, è soggetto alla evoluzione esposta nel par. 2.6.2.
Ciò vale anche per quei contratti di smaltimento che abbiano carattere autonomo solo perché la somministrazione di acqua sia temporaneamente affidata ad altro gestore (V. par. 3.5.1). In questo caso detto gestore, in solido con il nuovo utente, è tenuto ad informare immediatamente il Gestore delle modifiche in atto sullʼutenza acquedottistica.
Per gli altri contratti autonomi le modifiche saranno gestite in analogia ai principi esposti nel par. 2.6.1.

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3.5.1. Contratto di smaltimento

Il versamento della somma richiesta dal Gestore per la realizzazione della connessione di uno o più edifici alla fogna equivale alla richiesta di contratto di smaltimento da parte di tutti gli utenti di contratti di somministrazione dʼacqua i cui scarichi confluiscano nella nuova connessione.
Per le preesistenti utenze di acque per usi domestici o assimilabili, servite dal Gestore, il nuovo contratto di smaltimento è considerato come una integrazione, dovuta, del preesistente contratto (V. par. 3.3.4); pertanto il Gestore provvederà ad inviare allʼintestatario dellʼutenza copia delle clausole contrattuali aggiuntive, e caricherà sulla prima bolletta utile le tariffe integrative per lo smaltimento dellʼacqua fornita, nonché la conseguente integrazione dellʼanticipo su
consumi di cui al par. 2.6.1, ma senza applicazione di diritti fissi aggiuntivi per il contratto. Il contratto così integrato è definito “contratto di S.I.I.”.
Alle nuove utenze di somministrazione dʼacqua accese in aree già servite da rete fognante sarà applicato direttamente tale contratto, applicando i soli diritti fissi stabiliti per il contratto di somministrazione, e valutando lʼanticipo su consumi sulla base della tariffa complessiva del S.I.I..
Si ribadisce che per le utenze di acque reflue assimilate, le clausole aggiuntive decadrebbero nel caso che la qualità delle acque reflue stesse dovesse modificarsi, in modo tale da perdere le caratteristiche di assimilabilità.
Per le utenze di acque reflue domestiche o assimilabili, i cui contratti di somministrazione siano intestati ad altri gestori transitori, il contratto per lo smaltimento, pur essendo obbligatorio, assume carattere autonomo e deve quindi essere firmato dallʼutente del segmento di servizio aggiuntivo; lʼutente dovrà pertanto corrispondere al Gestore il diritto fisso di cui alla Tab. M del Titolo 4 e versare un anticipo su consumi per il solo servizio di smaltimento, calcolato in base
ai dati di volume del preesistente contratto di somministrazione ed alle tariffe dei segmenti di servizio interessati. Il gestore transitorio ha in proposito gli obblighi esposti nel par. 3.4.3.
Le utenze di acque reflue non assimilabili a quelle domestiche danno comunque luogo a contratti autonomi riferiti al solo servizio di smaltimento, qualunque sia il somministratore dellʼacqua, e sono quindi soggette, come quelle del precedente capoverso, al diritto fisso ed al deposito cauzionale, calcolato in analogia ai casi precedenti.
Lʼ anticipo su consumi per il servizio di smaltimento è soggetto alle stesse norme stabilite nel Titolo 2 per la somministrazione dʼacqua.

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3.4.2. Nuove connessioni e/o utenze

Le nuove connessioni e le nuove utenze sono attuate in modo tale da essere corrispondenti alla configurazione obiettivo, o quanto meno facilmente adeguabili ad essa, allorché nella relativa area verrà completata la ristrutturazione e/o lʼestensione del sistema fognante.
Il progetto di riassetto di una rete fognante preesistente, per adeguarla agli standard previsti dalla configurazione obiettivo, può includere la ristrutturazione di connessioni già realizzate; nellʼambito del periodo quinquennale di garanzia di cui al par. 3.2.3, e solo in esso, tale ristrutturazione è a carico del Gestore.
Allorché nellʼarea interessata da un insediamento residenziale sia stata realizzata e messa in esercizio unʼidonea rete fognante, per la quale il Gestore abbia accertato la capacità di ricevere le corrispondenti acque reflue e di convogliarle fino alla depurazione, diviene obbligatorio per tutti i titolari di scarichi rientranti nella categoria 5, in atto o di prossimo inizio, compresi entro la distanza 0,08V, calcolata dal Gestore con i criteri precisati nel par. 3.2.3, immettere detti scarichi in rete, ottemperando alle prescrizioni del presente Regolamento. Tra queste si sottolineano in particolare:
• la eliminazione di eventuali vasche di sedimentazione preesistenti;
• se la rete fognante è del tipo nero, la separazione della rete privata interna, anche verticale, tra reti nere e reti bianche;
• se la rete fognante è del tipo misto, lʼimmissione in essa delle acque bianche private;
• il versamento dei contributi di connessione.
Il Gestore provvederà ad informare i titolari di scarichi da insediamenti civili (condomìni, proprietari, utenti dellʼacquedotto e simili) della prossima attivazione del servizio di smaltimento nellʼ area che interessa i rispettivi immobili, invitandoli a provvedere a quanto sopra, entro tempi ragionevoli, da definire caso per caso. Alle utenze che non provvedano a versare i contributi di connessione e ad eseguire le modifiche dellʼimpianto interno nei tempi stabiliti dallʼente gestore saranno comunque applicate, una volta scaduti detti tempi, le quote tariffarie per fognatura e depurazione, e verranno assegnati nuovi termini per regolarizzare la situazione, addebitando la multa di cui alla
Tab. N, punto 2), del Titolo 4. Se anche il nuovo termine dovesse essere disatteso, il Gestore dovrà interrompere (o chiedere ad altro gestore transitorio di interrompere) la somministrazione di acqua, per ottemperare a superiori esigenze igieniche, sociali, ambientali.
Agli scarichi non domestici, che abbiano ottenuto apposita autorizzazione, si applicano le sanzioni stabilite per quelli da insediamenti residenziali, ai fini dei tempi di versamento del contributo di connessione.
Per le aree non ancora provviste di rete fognante, i titolari degli scarichi preesistenti (transitoriamente confluenti in vasche Imhoff o altri impianti privati similari), i cui immobili coprano senza soluzioni di continuità una consistente area, possono anticipare i tempi previsti dai programmi convenuti tra la A. ATO ed il Gestore per la realizzazione
della rete fognante dellʼarea stessa accordandosi tra loro e contribuendo in modo determinante alla copertura del corrispondente costo di costruzione. La relativa domanda sarà comunicata dal Gestore alla A. ATO AG.
Se lʼarea in oggetto è temporaneamente servita da enti acquedottistici diversi dal Gestore, questi ultimi, a seguito di richiesta avanzata dal Gestore ed inviata in copia alla ATO, sono tenuti sia a fornire al Gestore stesso tutte le informazioni, relative alle utenze, che possano occorrergli per lʼattuazione di quanto sopra, sia ad interrompere la somministrazione di acqua, nel caso sopra ricordato.
Lʼimmissione nella fognatura mista di acque bianche private o pubbliche è sempre ammessa, purché la fognatura sia in grado di riceverle ed a condizione che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del presente Regolamento, e diviene obbligatoria quando nellʼarea interessata sia stata realizzata una idonea fognatura mista.

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3.4.1. Caratteri del Servizio


Il Gestore e gli utenti preesistenti sono impegnati a tendere gradualmente verso la configurazione del servizio descritta nei Capitoli precedenti, che corrisponde agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e confermati dalla Convenzione di Gestione.
La configurazione tecnica dellʼutenza, con particolare riferimento alle caratteristiche dellʼimpianto privato interno, deve essere appena possibile adeguata a quanto sopra.
Anche gli intestatari dellʼutenza saranno via via modificati, per renderli conformi alle disposizioni contenute nel par. 3.3.4.
Per quanto attiene alla qualità del sevizio reso, il Gestore è impegnato ad assicurare i livelli definiti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

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3.3.7. Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati

I rifiuti liquidi autotrasportati provenienti da insediamenti civili possono essere ricevuti nel sistema depurativo pubblico se saranno rispettate tutte le prescrizioni contenute nella Appendice A2, e sempre che il Gestore, sotto la sua responsabilità, si sia prima accertato che lʼimpianto di depurazione prescelto abbia, al momento della ricezione,
caratteristiche e capacità depurativa adeguate a trattare i rifiuti stessi.

Il Gestore comunicherà in anticipo alla Autorità competente (artt. 36 e 45 D. Lgs. 152/1999) gli impegni assunti con ciascun titolare di autotrasporto (che dovrà essere munito delle autorizzazioni di legge).
Previa autorizzazione della Autorità stessa (o di altro ente dalla stessa designato) potranno inoltre essere eccezionalmente ammessi reflui da insediamenti produttivi, purché classificati non pericolosi e non compresi nellʼallegato D del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. e nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e purché il sistema di depurazione non ne risulti danneggiato.

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3.3.6. Smaltimenti temporanei e/o particolari

Se le forniture temporanee dʼacqua di cui al par. 2.3.3 sono richieste in aree servite da pubblica fognatura, nera o mista, lʼerogazione dellʼacqua da parte del Gestore può essere subordinata alla realizzazione di una connessione alla fognatura stessa, per lo smaltimento delle corrispondenti acque reflue.
In questi casi, verranno accesi contratti temporanei integrativi di fornitura del servizio di smaltimento di acque reflue, ed alla tariffa A saranno quindi sommate le tariffe F e D.
Contratti temporanei del solo servizio di smaltimento possono essere accesi anche per gli utenti di forniture temporanee concesse da gestori temporanei del servizio di somministrazione.
A seconda della durata e della prevedibile ripetitività nel tempo della fornitura, ed a giudizio del Gestore, la condotta di connessione sarà di tipo permanente ovvero di tipo provvisorio (realizzata, cioè, con collegamenti rimuovibili in tutto o in parte, di basso costo). In questo secondo caso, la connessione può essere realizzata direttamente dal richiedente, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità; egli dovrà però impegnarsi a smantellarla al termine del periodo contrattuale.
Per forniture dʼacqua particolari, quali quelle allʼingrosso, quelle per uso industriale ecc. (V. par. 2.3.3) nelle quali sia opportuno prevedere lo smaltimento, anche parziale, di acque reflue, verranno raggiunte intese caso per caso, con la supervisione della A. ATO AG, in armonia con il quadro normativo generale del presente Regolamento e con la
struttura tariffaria vigente.

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3.3.5. Impianto interno

Gli impianti interni comprendono tutte le canalizzazioni fognanti, nere, bianche, miste, ad andamento sia verticale che suborizzontale, occorrenti per raccogliere gli scarichi oggetto del servizio di smaltimento e convogliarli al pozzetto di consegna, che ne fa parte.
La progettazione, lʼesecuzione, lʼesercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria (comprese le eventuali ristrutturazioni occorrenti per lʼadeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento) di questi impianti sono a cura e spese dei proprietari degli insediamenti interessati, i quali potranno valersi della consulenza tecnica del Gestore,
a condizioni da convenirsi. Il Gestore potrà anche offrire a detti proprietari di realizzare detti impianti interni a sua cura, rateizzandone il costo sulle successive bollette, a ragionevoli condizioni.
In ogni caso, gli eventuali impianti di sollevamento nonché il pozzetto sifonato finale devono essere realizzati sulla base di schemi forniti dal Gestore.
La rete interna mista, o, in caso di sistema separato, la rete nera, deve essere munita di sistemi di ispezione e bocche di introduzione e di prelievo, in modo che sia possibile ed agevole controllare la provenienza e, ove occorra, la qualità delle acque convogliate. A tal fine, i suddetti proprietari sono tenuti a fornire gli schemi progettuali di dette opere, a richiesta del Gestore.

Debbono essere eliminate le eventuali vasche di sedimentazione (fosse settiche, vasche Imhoff e simili) realizzate in passato, nonché eventuali collegamenti con acque diverse da quelle contemplate dal contratto.
Il progetto della rete interna deve essere preventivamente approvato dal Gestore sia nei nuovi edifici, sia in caso di ristrutturazione generale della rete interna e/o dellʼedificio.
La firma del contratto impegna gli utenti a consentire al personale dellʼAzienda, munito di tessera di riconoscimento, di effettuare le ispezioni tecniche, il prelievo di campioni e la raccolta di informazioni occorrenti per controllare il rispetto delle norme del presente Regolamento.
Ove le ispezioni fossero ostacolate o non si provvedesse in tempi ragionevoli alla regolarizzazione di situazioni pregiudizievoli accertate e comunicate agli utenti, il Gestore potrà disporre la sospensione della fornitura dellʼacqua (o chiedere ad altri enti di sospendere la fornitura).

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3.3.4. Intestatari delle utenze

Si premette che per le acque nere reflue domestiche od assimilabili il Gestore è impegnato a perseguire, per quanto possibile, lʼobiettivo di far coincidere il titolare dellʼutenza di acquedotto con il titolare dellʼutenza di smaltimento, anche se questa ultima si avvale per lo più di una tubazione di connessione collettiva, mentre la prima è tendenzialmente divisionale.

Pertanto, in tutti i casi nei quali il Gestore provveda sia al servizio di acquedotto che a quello di smaltimento delle acque reflue, il contratto di smaltimento si profila come una integrazione, dovuta, di quello di somministrazione dʼacqua, e va quindi intestato allo stesso soggetto titolare dellʼutenza di acquedotto (anche se trattasi di un soggetto che
usufruisce temporaneamente dellʼunità immobiliare servita). Lʼinsieme dei due contratti, nati spesso in tempi diversi, equivarrà, per le utenze domestiche o ad esse assimilate, ad un contratto unificato per il S.I.I, mentre per le utenze di altra natura i due segmenti formali resteranno di norma separati.
Pertanto, in un condominio che sia stato attrezzato con utenze dʼacquedotto di tipo divisionale e con una connessione collettiva alla fognatura, ed i cui appartamenti siano in locazione, agli affittuari saranno intestati i singoli contratti divisionali di somministrazione e smaltimento (S.I.I.), mentre al condominio sarà intestato un analogo contratto
per la somministrazione dʼacqua ai servizi comuni (lavatoi, idranti, giardini ecc.) e per i relativi scarichi.
I costi di costruzione della connessione ed i contributi di estensione della rete (Sezione 3.2) sono invece posti, tramite il condominio, esclusivamente a carico dei proprietari dellʼimmobile, in quanto ne aumentano il valore patrimoniale.
Nei sistemi misti, i vari contratti di smaltimento comprendono il diritto-dovere di immissione di acque bianche.

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3.3.3. Utenze di acque bianche

Lʼimmissione nella fognatura pubblica mista di acque bianche private o pubbliche (voce 4 dellʼelenco del par. 3.1.2) è sempre ammessa, a condizione che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del presente Regolamento; lʼimmissione diviene obbligatoria allorquando nellʼarea interessata sia stata realizzata e messa in servizio una idonea fognatura pubblica mista (o separata bianca, di competenza del Comune), in grado di riceverle.
Nei sistemi misti, le acque bianche private possono essere mescolate con quelle nere, prima della loro immissione nella fognatura, sempre che questa sia in grado di riceverle.
Nelle zone servite da sistemi fognanti separati, è fatto invece assoluto divieto di mescolare le acque bianche con quelle nere e comunque di immettere le prime nella rete separata nera, o le seconde nella rete separata bianca. In queste zone, gli edifici preesistenti nei quali la rete fognante interna privata mescoli le due acque, dovranno pertanto
essere provvisti di nuove reti separate, verticali e suborizzontali, prima dellʼimmissione degli scarichi nella fognatura pubblica.

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