Numeri di telefono

0922 441539 - 0922 1835793

Email

info@aicaonline.it

Mostra: 241 - 250 of 370 RISULTATI
REGOLAMENTO UTENZA 2021

Tabella B

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 3 Luglio 2023

Portate massime derivabili (configurazione obiettivo)
Il Gestore dimensiona le condotte di allacciamento per portate istantanee pari almeno aquelle corrispondenti alla formula:
qm = c × V / (86,4 × 91 ), nella quale sono utilizzati i simboli:
qm = portata massima derivabile (l/s)
V =volume contrattuale d’impegno (m3 / trim.)
c = coefficiente di punta istantanea = (30 / (V/91) 0,6 ) +10,0

Esempi. 
Utenza con V = 46: (46/91)0.6 = 0.66;
c = 55,2; qm = 55,2 * 46 / (86.4 × 91) = 0,32 l/s.
Utenza con V=500: (500/91) 0.6 = 2.78;
c = 20,79; qm = 1.32 l/s.

Nei momenti di prelievo contemporaneo da parte di più utenti limitrofi, le utenze più alte e lontanepotranno subire limitate e brevi riduzioni della portata massima istantanea prelevabile. Un caso aparte è costituito dalle bocche antincendio, inattive in condizioni normali, ma dalle quali, in caso diincendio,si dovranno poter prelevare portate molto superiori, da convenire caso per caso.
REGOLAMENTO UTENZA 2021

10. Obblighi di gestori temporanei di sistemi acquedottistici o di autoproduttori di acqua

Se il servizio di somministrazione dellʼacqua è gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di smaltimento di acque reflue, il primo è tenuto, ai sensi dellʼart. 15 della Legge 5 gennaio 1994 n 36, a provvedere anche alla riscossione delle aliquote tariffarie F +D ed al successivo riparto tra i gestori, entro trenta giorni da detta riscossione. A tal fine si applicheranno le norme di cui allʼart. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n 370 del Ministero delle Finanze. Le spese di riscossione addebitate al secondo ente non potranno eccedere il 5%. Il primo ente è autorizzato a sospendere la fornitura dellʼacqua anche nel caso di perdurante morosità nel versamento delle sole aliquote tariffarie F + D.
In alternativa, il gestore del servizio di smaltimento può scegliere di provvedere in proprio alla fatturazione e riscossione; in questo caso, il gestore del servizio di somministrazione ha lʼobbligo di sospendere la fornitura dellʼacqua, ove il primo gestore segnali una perdurante morosità nel versamento delle quote a lui dovute.
Lʼente erogatore del servizio di somministrazione è in ogni caso tenuto a sospendere lʼerogazione dellʼacqua su richiesta del gestore della fognatura negli altri casi di inadempienza previsti da Regolamento dʼutenza.
Lʼente gestore del servizio di somministrazione è in ogni caso tenuto a fornire le informazioni sui contratti di somministrazione dʼacqua in vigore necessarie per poter accendere le corrispondenti utenze di smaltimento di acque reflue e, successivamente, quelle riguardanti i volumi dʼacqua erogati, occorrenti per fatturare il servizio di smaltimento
reso.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte di un gestore temporaneo del servizio di somministrazione lo esporrebbe ad azioni per danni alla salute pubblica ed allʼambiente, e, se del caso, alla revoca della autorizzazione temporanea a distribuire acqua nel territorio dellʼambito.
I titolari di insediamenti produttivi che si alimentino di acqua con impianti autonomi (autoproduttori) ed i cui scarichi siano collegati alla rete fognante pubblica, sono tenuti a munire le proprie opere di captazione, a proprie spese, di misuratori di portate e volumi dellʼacqua utilizzata, corrispondenti a quanto indicato dal Gestore, e da esso sigillati. Le
letture, effettuate a cura del Gestore, saranno poste a base della procedura di fatturazione del servizio di smaltimento.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

9. Obblighi dellʼutenza

Vengono di seguito riassunti i principali obblighi dellʼutenza derivanti dalle presenti Disposizioni.
1) Scarichi da insediamenti residenziali e assimilati. Debbono essere allacciati alla pubblica fognatura, subito dopo che il Gestore avrà comunicato la agibilità della stessa, provvedendo anche, nei tempi previsti dal Gestore stesso, ad eliminare eventuali vasche di sedimentazione preesistenti, nonché, nelle reti nere, a separare le acque nere da quelle bianche.
Agli utenti che non provvedano al versamento dei contributi di connessione nei tempi stabiliti saranno applicate le sanzioni stabilite dal Regolamento dʼutenza. Gli scarichi assimilati a seguito di specifica istruttoria debbono rispettare i limiti di qualità stabiliti con la procedura di autorizzazione. In caso di superamento, si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento dʼutenza, e, se detto superamento si dovesse ripetere, lo scarico potrà essere derubricato da “assimilabile” ad “industriale”, revocando lʼautorizzazione concessa.


2) Scarichi da insediamenti industriali. Questi scarichi, a meno che il titolare non prescelga lo scarico autonomo in corpi ricettori, e ottenga le corrispondenti autorizzazioni dallʼente competente, e se lʼarea è servita da idonea rete, debbono essere connessi alla pubblica fognatura, dopo che si sia conclusa positivamente la procedura autorizzativa. Da quel momento, agli utenti che non provvedano al versamento del contributo dʼallacciamento, ovvero alla firma del contratto nei tempi stabiliti dal Gestore, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento dʼutenza.
Gli scarichi debbono comunque rispettare i limiti stabiliti con la procedura di autorizzazione. In caso di superamento, si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento dʼutenza, sino a giungere alla revoca dellʼautorizzazione concessa.
Qualora il titolare dello scarico non provveda ad inoltrare domanda di rinnovo dellʼautorizzazione allo scarico tre mesi prima della scadenza quadriennale, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento dʼutenza, fino a giungere alla revoca dellʼautorizzazione.

3) Scarichi di acque bianche. Debbono essere allacciati alla pubblica fognatura (mista o separata bianca) non appena realizzata e messa in grado di riceverli. Negli scarichi di acque nere immessi in fognature separate nere non debbono essere immesse acque bianche meteoriche né viceversa; ove ciò avvenga, si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento dʼutenza del Gestore, nel primo caso, e dalle norme comunali, nel secondo.


4) Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati. Il Regolamento dʼutenza del Gestore prevede le sanzioni da applicare qualora i rifiuti immessi nella vasca di equalizzazione contengano sostanze estranee a quelle compatibili con le tipologie ammesse e che possano compromettere il funzionamento dellʼimpianto di depurazione.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

8. Obblighi del Gestore

Il Gestore è tenuto, in particolare:
• a verificare che prima della connessione di una nuova utenza di smaltimento di acque reflue domestiche o assimilate siano state eseguite le modifiche allʼimpianto interno di cui al Cap. 3);
• a sottoporre alla prescritta procedura di autorizzazione le richieste di immissione in fogna di cui ai Capitoli 4) e 5) nonché al Cap. 3), limitatamente alle aree nelle quali non sia stato ancora possibile accertare la funzionalità dei collegamenti della rete fognante con il depuratore, o il depuratore sia in corso di realizzazione;
• al controllo periodico della qualità delle acque reflue provenienti da scarichi che sono stati assimilati a quelli domestici, a seguito di specifica istruttoria, nonché da insediamenti produttivi;
• a comunicare in anticipo allʼA. ATO i dati di cui al Cap. 7), ed a far sì che il processo di depurazione non sia compromesso dallʼimmissione di rifiuti liquidi autotrasportati accettati;
• a richiedere ad altri gestori notizie sulle utenze di acquedotto da loro servite ed a comunicare agli stessi lʼeventuale invito a sospendere la somministrazione.
Il Regolamento dʼutenza del Gestore tiene conto degli obblighi contenuti nella presente disciplina, tramite disposizioni contrattuali finalizzate a stimolarne il rispetto, tra cui anche la sospensione della fornitura dʼacqua, che sarà prevista anche nel caso di perdurante morosità nel versamento delle aliquote dovute per il servizio di smaltimento di acque
reflue fornito allʼutenza.
Qualora il Gestore ravvisi violazioni alle presenti normative che possano causare danni alla salute pubblica ed allʼambiente, le stesse verranno segnalate allʼAutorità competente.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

7. Scarichi di rifiuti liquidi autotrasportati (bottini)

I rifiuti liquidi autotrasportati provenienti da insediamenti civili possono essere ricevuti nel sistema depurativo pubblico, previa comunicazione allʼA. ATO, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
1) i rifiuti debbono corrispondere alle tipologie indicate nelle lettere a), b), c) del comma 3 dellʼart. 36 del D.Lgs. 152/1999;
2) i rifiuti debbono provenire dallo stesso Ambito Territoriale Ottimale del quale fa parte il sistema depurativo;
3) lʼimpianto di depurazione deve avere, al momento della ricezione, caratteristiche e capacità depurativa adeguate a trattare i rifiuti stessi, nel rispetto delle prescrizioni di cui allʼart. 36 suddetto;
4) il Gestore deve comunicare in anticipo allʼA. ATO (o ad altro ente dalla stessa designato) gli impegni assunti con ciascun titolare di autotrasporto (che dovrà essere munito delle autorizzazioni di legge), e la capacità residua dellʼimpianto interessato;
5) la tariffa del solo servizio di depurazione (esclusi quindi i servizi di ricezione, pesatura, equalizzazione, da compensare a parte) dovrà corrispondere a quella praticata per le acque reflue domestiche convogliate al depuratore dal sistema fognante, a parità di COD da trattare, in modo che il costo procapite annuale di depurazione risulti lo stesso, qualunque sia il sistema di convogliamento di dette acque reflue.
A tal fine il Gestore, in caso di servizio prestato ad utenze del servizio idrico, può applicare in bolletta la tariffa del servizio di depurazione. Egli potrà anche proporre allʼAATO, se del caso, il costo dellʼ eventuale trasporto ( sulla base delle tariffe del prezzario regionale, eventualmente calmierate sulla base dei prezzi medi praticati sul mercato locale).

REGOLAMENTO UTENZA 2021

6. Scarichi di acque bianche

Lʼimmissione di acque bianche private o pubbliche (voce 4 dellʼelenco di cui allʼart. 1.3) in una fognatura pubblica mista o separata bianca in grado di accoglierle è sempre ammessa a condizione che gli utenti ottemperino, in caso di Fognatura mista, alle prescrizioni
del Regolamento dʼutenza del Gestore del servizio di smaltimento e, in caso di fognatura separata bianca, alle specifiche norme integrative comunali.
Lʼimmissione diviene obbligatoria allorquando nellʼarea interessata sia stata realizzata e messa in servizio una idonea fognatura pubblica, mista o separata bianca, in grado di riceverle.
Nei sistemi misti, le acque bianche private possono essere mescolate con quelle nere, prima della loro immissione nella fognatura, sempre che questa sia in grado di riceverle.
Nelle zone servite da sistemi fognanti separati, è fatto invece assoluto divieto di mescolare le acque bianche con quelle nere e comunque di immettere le prime nella fognatura separata nera e le seconde nella rete separata bianca. In queste zone, gli edifici preesistenti nei quali la rete fognante interna mescoli i due tipi di acqua reflua dovranno pertanto essere provvisti di nuove canalizzazioni verticali ed orizzontali separate, bianche e nere, prima dellʼimmissione nelle corrispondenti fognature pubbliche.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

5. Scarichi da insediamenti produttivi

Gli scarichi di acque reflue industriali non assimilabili a scarichi da insediamenti residenziali che rispettino i limiti di emissione per unità di prodotto di cui alla Tabella 3/A del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. possono essere immessi, a richiesta, nelle fognature pubbliche miste o separate nere, previo trattamento preliminare, alle seguenti condizioni:
a) debbono rispettare i limiti della Tab. 3, ultima colonna, dellʼ allegato 5 al D. Lgs. 152/1999 e s.m.i.. Il Gestore del S.I.I., in relazione alle caratteristiche dellʼimpianto di depurazione interessato dal singolo scarico, e purché lo scarico terminale nel corpo ricettore rimanga nei limiti consentiti, potrà peraltro ammettere limiti meno restrittivi, per i soli parametri di detta tabella diversi da quelli elencati nella nota 2 alla Tab. 5 del suddetto allegato 5, tenendo però anche conto dei criteri guida forniti dalla Tab. 2 annessa alla L. R. 27/86;
b) debbono essere singolarmente autorizzati dal Sindaco del Comune interessato.

Si rammenta che i limiti di qualità non possono essere raggiunti per diluizione.
Il titolare dello scarico, se lʼarea interessata dallʼinsediamento è servita da una idonea rete fognante pubblica, in grado di riceverne le acque reflue, potrà in alcuni casi optare tra due soluzioni:
1) immissione delle acque reflue nella fognatura pubblica. In tal caso dovrà trattare le acque stesse in modo da rispettare la prescrizione di cui al punto b) precedente;
2) immissione delle acque reflue in uno dei ricettori naturali consentiti dalla normativa vigente. In tal caso le acque dovranno ricevere un trattamento più spinto, per renderle idonee allo scarico, ai sensi delle normative vigenti, ed occorrerà la corrispondente autorizzazione.
Qualora prevalga la prima soluzione, lʼinteressato dovrà presentare richiesta con le modalità previste dal Regolamento dʼutenza, corredata dai seguenti elementi, inderogabili:
• la relazione tecnica che il Gestore richiederà, firmata da qualificato professionista ed eventualmente corredata da analisi eseguite da idonei laboratori (nel caso di scarichi già in atto), attestanti che la qualità delle acque immesse in fogna rientreranno nei limiti di emissione per unità di prodotto e di qualità dellʼacqua reflua pretrattata di cui sopra;
• una dichiarazione formale che lo impegni a rispettare anche in futuro i suddetti limiti.
Qualora la fognatura di zona sia del tipo misto, e sia in grado di accoglierle, il titolare dovrà convogliare in fogna anche la acque meteoriche bianche raccolte nellʼarea dellʼinsediamento.
Il Gestore, se lʼistruttoria tecnica preliminare compiuta darà risultato positivo, ed aggiungendo eventuali prescrizioni tecniche, inoltrerà la richiesta al Sindaco il quale, sentiti gli uffici competenti, si pronuncerà ammettendo la richiesta o respingendola. Lʼeventuale autorizzazione è rilasciata ai sensi dellʼart. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ed ha la durata di
quattro anni ivi prevista. Non più tardi di tre mesi prima della scadenza il titolare presenterà domanda di rinnovo.
Agli scarichi autorizzati si applicano le sanzioni stabilite per quelli da insediamenti residenziali, ai fini dei tempi di versamento del contributo di connessione.
Lʼautorizzazione può essere revocata in caso di inosservanza dei limiti di qualità di cui sopra.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

4. Scarichi assimilabili ai residenziali

A seguito di specifica istruttoria, possono essere assimilati a scarichi di acque reflue domestiche quelli provenienti da imprese agricole (come definite dallʼart. 2131 del C.C.) diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c), d) dellʼart. 28, comma 7 del D. Lgs. 152/1999, o da servizi sanitari particolari, o da attività produttive non inquinanti, a condizione:
che le caratteristiche delle rispettive acque reflue risultino stabilmente comprese entro i limiti della Tab. 3, ultima colonna, dellʼ allegato 5 al D. Lgs. 152/1999. Il Gestore del S.I.I., in relazione alle caratteristiche dellʼimpianto di depurazione interessato dal singolo scarico, e purché lo scarico terminale nel corpo ricettore rimanga nei limiti consentiti, potrà peraltro ammettere, per i soli parametri di detta tabella diversi da quelli elencati nella nota
2 alla Tab. 5 del suddetto allegato 5, limiti meno restrittivi, purché compatibili con quelli stabiliti dalla Tab. 8 annessa alla L. R. 27/86;
che il titolare dello scarico presenti una richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura, con le modalità stabilite dal Regolamento dʼutenza, corredata dai seguenti elementi,
inderogabili:
1) relazione firmata da qualificato professionista e/o analisi eseguite da idonei laboratori (nel caso di scarichi già in atto), attestanti che la qualità delle acque immesse in fogna rientrerà nei limiti di cui sopra;
2) impegno scritto a che anche in futuro tale qualità rientri entro detti limiti, dichiarando di aver preso conoscenza delle sanzioni cui si esporrebbe in caso di superamento degli stessi.
Il Gestore trasmetterà la richiesta stessa, accompagnandola con una propria relazione tecnica, al Sindaco del Comune interessato, il quale, sentiti gli uffici competenti, potrà respingere la richiesta o accoglierla, eventualmente sotto condizione.
Agli scarichi assimilabili, una volta autorizzati, si applicano le norme ed in particolare le sanzioni stabilite per quelli da insediamenti residenziali, a tutti i fini.
Lʼautorizzazione concessa può decadere per inosservanza dei limiti di cui sopra.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

3. Accettazione, autorizzazione, controllo degli scarichi residenziali

Allorché nellʼarea interessata da un insediamento civile sia stata realizzata e messa in esercizio unʼidonea rete fognante, per la quale il Gestore abbia accertato la capacità di ricevere le corrispondenti acque reflue e di convogliarle fino alla depurazione, diviene obbligatorio per tutti i titolari di scarichi di categoria 5 (V. Cap. 2 precedente), in atto o futuri, compresi entro le distanze precisate nel Regolamento dʼutenza del Gestore stesso, immettere detti scarichi in rete, ottemperando alle prescrizioni del Regolamento, che debbono comunque prevedere:
• lʼeliminazione di eventuali vasche di sedimentazione preesistenti;
• se la rete fognante è del tipo nero, la separazione della rete privata interna, anche verticale, tra reti nere e reti bianche; • se la rete fognante è del tipo misto, lʼimmissione in essa delle acque bianche private;
• i tempi stabiliti per il versamento dei corrispettivi contributi di connessione, tempi che i suddetti titolari sono tenuti a rispettare.
In questi casi, lʼimmissione in rete di dette acque nere domestiche e delle eventuali acque bianche collegate è sempre ammessa ed il Gestore ed il titolare dello scarico da convogliare in fogna sono impegnati in solido allʼattuazione di detta immissione, nei tempi più rapidi possibili.
La tacita autorizzazione decade solo in caso di modifica della destinazione dʼuso dellʼunità immobiliare interessata che faccia perdere i requisiti di assimilabilità.
Il Gestore provvederà ad informare i titolari di scarichi da insediamenti civili (condomìni, proprietari, utenti dellʼacquedotto e simili) della prossima attivazione del servizio di smaltimento nellʼ area che interessa i rispettivi immobili, invitandoli a provvedere a quanto sopra, entro tempi ragionevoli, da definire caso per caso. Alle utenze che non provvedano ad eseguire le modifiche dellʼimpianto interno ed a versare i contributi di connessione nei
tempi stabiliti dal Gestore saranno comunque applicate, una volta scaduti detti tempi, le quote tariffarie per fognatura e depurazione, e verranno assegnati nuovi termini per regolarizzare la situazione, addebitando la multa prevista dal Regolamento dʼutenza. Se anche il nuovo termine dovesse essere disatteso, il Gestore dovrà interrompere (o chiedere ad altro gestore temporaneo di interrompere) la somministrazione di acqua, per ottemperare a superiori esigenze igieniche, sociali, ambientali.
Per le aree non ancora provviste di rete fognante, i titolari degli scarichi preesistenti (transitoriamente confluenti in vasche Imhoff o altri impianti privati similari), i cui immobili coprano senza soluzioni di continuità una consistente area, possono anticipare i tempi previsti dai programmi convenuti tra la A. ATO e il Gestore per la realizzazione della rete
fognante dellʼarea stessa accordandosi tra loro e contribuendo in modo determinante alla copertura del corrispondente costo di costruzione. La relativa domanda sarà comunicata dal Gestore alla A. ATO.
Se lʼarea in oggetto è temporaneamente servita da enti acquedottistici diversi dal Gestore, questi ultimi, a seguito di richiesta avanzata dal Gestore ed inviata in copia alla A. ATO, sono tenuti sia a fornire al Gestore stesso tutte le informazioni, relative alle utenze, che possano occorrergli per lʼattuazione di quanto sopra, sia ad interrompere la somministrazione di acqua, nel caso sopra ricordato.
Per gli immobili di nuova costruzione il gestore del servizio di acquedotto, anche se diverso dal gestore del servizio di smaltimento delle acque reflue, non potrà provvedere allʼallacciamento alla rete idrica se non dopo la realizzazione della connessione alla fognatura, o contemporaneamente ad essa; la connessione, a sua volta, deve essere subordinata alla presentazione della concessione edilizia o atti equivalenti.
Lʼimmissione nella fognatura pubblica mista di acque bianche private o pubbliche è sempre ammessa, a condizione che il Gestore ne abbia accertato la capacità ricettiva e che gli utenti ottemperino alle prescrizioni del Regolamento dʼutenza, e diviene obbligatoria allorquando nellʼarea interessata sia stata realizzata e messa in servizio una idonea fognatura pubblica mista, ovvero una fognatura separata bianca (di competenza del Comune), in grado di riceverle.

REGOLAMENTO UTENZA 2021

2. Classifica degli scarichi

1 acque (nere) reflue domestiche: quelle provenienti da insediamenti residenziali;
2 acque (nere) reflue industriali: quelle provenienti da insediamenti produttivi o commerciali o terziari, aventi caratteristiche diverse da quelle delle acque 1;
3 acque (nere) reflue assimilate dʼufficio o assimilabili alle domestiche: quelle che, pur provenendo da insediamenti produttivi o commerciali o terziari, hanno caratteristiche analoghe a quelle delle acque 1; alcune categorie, precisate qui di seguito, sono assimilate dʼufficio;
4 acque bianche (pubbliche o private): acque meteoriche di dilavamento o assimilabili provenienti da superfici aperte pubbliche, quali strade, piazze, giardini pubblici (acque bianche pubbliche) o da superfici diverse, private o pubbliche, quali coperture di edifici, anche pubblici, cortili e giardini privati (acque bianche private) e che non siano state escluse da questa categoria da uno specifico provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente;
5 scarichi da insediamenti civili: quelli contenenti unicamente acque nere 1 e/o 3 ed acque bianche 4;
6 fognatura pubblica: lʼinsieme delle canalizzazioni atte a raccogliere e convogliare alla depurazione le acque reflue urbane (1, 2, 3, 4), ivi comprese le connessioni di collegamento fino al pozzetto di consegna delle reti interne private;
7 fognatura mista: rete che raccoglie e convoglia acque 1, 2, 3 e 4;
8 fognatura separata nera: rete che raccoglie e convoglia solo acque 1, 2 e 3;
9 fognatura separata bianca (gestita dal comune): rete che raccoglie e convoglia solo acque 4;
10 ente autorizzatore: lʼente che può autorizzare lʼimmissione di acque reflue non domestiche o non assimilabili dʼufficio nella fognatura pubblica (vedere le casistiche di seguito descritte).

In sintesi, le utenze di smaltimento nel sistema pubblico di fognatura-depurazione si possono così classificare, in relazione alle caratteristiche della corrispondente acqua reflua:
nera domestica (o assimilata); nera industriale; mista domestica (c. s.); mista industriale;
bianca pubblica; bianca privata; rifiuto liquido autotrasportato (accettabile solo negli impianti di depurazione).
Sono assimilate dʼufficio alle acque nere domestiche quelle provenienti dagli insediamenti descritti alle lettere a), b), c), d) dellʼart. 28 comma 7 del D. Lgs. 152/1999, e precisamente:
a) imprese dedite esclusivamente a coltivazione e silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamenti di bestiame, entro prefissati limiti;
c) imprese c.s. che esercitino anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, entro prefissati limiti;
d) impianti di acquicoltura e piscicoltura, entro prefissati limiti, nonché le acque nere reflue derivanti dai seguenti ulteriori insediamenti;
e) immobili ed aree adibiti ad attività scolastiche, assistenziali, ricreative, sportive, turistiche, alberghiere, commerciali, professionali, artigianali, a prestazione di servizi (esclusi quelli sanitari), ed anche ad attività produttive minori, che diano origine esclusivamente a scarichi da servizi igienici, mense, cucine. In caso di variazione della destinazione dʼuso i proprietari dovranno darne avviso al Gestore, che verificherà la
permanenza, o meno, dei suddetti requisiti di assimilabilità.

Apri la chat
Vuoi comunicare un'autolettura?
Per poter prendere in carico l’autolettura,
vi preghiamo di comunicare le seguenti informazioni:
1) Codice fiscale o partita iva dell’intestatario dell’utenza;
2) Numero di utenza;
3) Matricola del misuratore;
4) Lettura rilevata.

L'utente si assume la responsabilità della lettura comunicata e della conseguente bolletta generata. Si consiglia di rilevare periodicamente la lettura del proprio misuratore allo scopo di monitorare i consumi e verificare eventuali anomalie.
Si informa la gentile clientela, che proseguendo con l’operazione si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003.