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Gli scarichi di acque reflue non assimilabili a scarichi da insediamenti residenziali (voce 2 dellʼelenco di cui al par. 3.1.2) possono essere immessi nelle fognature pubbliche miste o separate nere (voci 7 ed 8 dellʼelenco stesso) alle seguenti condizioni:


a. debbono rispettare i limiti di emissione per unità di prodotto di cui alla Tabella 3/A
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;


b. debbono rispettare i limiti di cui allʼart. 33 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e quindi della Tab. 3, ultima colonna, del relativo allegato 5, limitatamente ai parametri indicati nella nota 2 della corrispondente Tab. 5. Per gli altri parametri della Tab. 3 possono essere consentiti dal Gestore limitati superamenti dei limiti, purché compatibili con i limiti di cui alla Tab. 8 annessa alla L. R. 27/86 e purché si dimostri che il processo di depurazione non ne sarà danneggiato, anche ai fini dellʼeventuale riuso delle acque reflue;


c. debbono comunque essere singolarmente autorizzati dal Sindaco.


Si rammenta che i limiti di qualità non possono essere raggiunti per diluizione.
Il titolare dello scarico, se lʼarea interessata dallʼinsediamento è servita da una idonea rete fognante pubblica, in grado di riceverne le acque reflue, può optare tra due soluzioni:
1) depurazione in proprio delle acque reflue e loro immissione in uno dei ricettori naturali, ovviamente nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dellʼente competente;
2) immissione delle acque reflue nella fognatura pubblica. In tal caso dovrà trattare le acque stesse in modo da rispettare la prescrizione di cui al punto b) precedente.

Qualora prescelga la seconda soluzione, dovrà presentare richiesta al Sindaco, tramite il Gestore, con le modalità di seguito previste, allegando:
• una relazione tecnica firmata da qualificato professionista e corredata (nel caso di scarichi già in atto) da analisi eseguite da idonei laboratori, attestanti che la qualità delle acque scaricate rientra nei limiti di cui ai punti a) e b) precedenti;
• una dichiarazione formale che lo impegni a rispettare anche in futuro i limiti di cui ai punti a) e b).


Qualora la fognatura di zona sia del tipo misto, il titolare dovrà convogliare in fogna anche la acque meteoriche bianche raccolte nellʼarea dellʼinsediamento. Il Gestore, se lʼistruttoria tecnica preliminare da lui compiuta darà risultato positivo, ed aggiungendo eventuali prescrizioni tecniche, inoltrerà la richiesta al Sindaco, quale si pronuncerà in proposito. Lʼeventuale autorizzazione, rilasciata ai sensi dellʼart. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., ha la durata di quattro anni ivi prevista, salvo revoca per inosservanza dei limiti.
Non più tardi di tre mesi prima della scadenza quadriennale il titolare presenterà domanda di rinnovo, sempre tramite il Gestore.

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