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Gli scarichi di acque reflue industriali non assimilabili a scarichi da insediamenti residenziali che rispettino i limiti di emissione per unità di prodotto di cui alla Tabella 3/A del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. possono essere immessi, a richiesta, nelle fognature pubbliche miste o separate nere, previo trattamento preliminare, alle seguenti condizioni:
a) debbono rispettare i limiti della Tab. 3, ultima colonna, dellʼ allegato 5 al D. Lgs. 152/1999 e s.m.i.. Il Gestore del S.I.I., in relazione alle caratteristiche dellʼimpianto di depurazione interessato dal singolo scarico, e purché lo scarico terminale nel corpo ricettore rimanga nei limiti consentiti, potrà peraltro ammettere limiti meno restrittivi, per i soli parametri di detta tabella diversi da quelli elencati nella nota 2 alla Tab. 5 del suddetto allegato 5, tenendo però anche conto dei criteri guida forniti dalla Tab. 2 annessa alla L. R. 27/86;
b) debbono essere singolarmente autorizzati dal Sindaco del Comune interessato.

Si rammenta che i limiti di qualità non possono essere raggiunti per diluizione.
Il titolare dello scarico, se lʼarea interessata dallʼinsediamento è servita da una idonea rete fognante pubblica, in grado di riceverne le acque reflue, potrà in alcuni casi optare tra due soluzioni:
1) immissione delle acque reflue nella fognatura pubblica. In tal caso dovrà trattare le acque stesse in modo da rispettare la prescrizione di cui al punto b) precedente;
2) immissione delle acque reflue in uno dei ricettori naturali consentiti dalla normativa vigente. In tal caso le acque dovranno ricevere un trattamento più spinto, per renderle idonee allo scarico, ai sensi delle normative vigenti, ed occorrerà la corrispondente autorizzazione.
Qualora prevalga la prima soluzione, lʼinteressato dovrà presentare richiesta con le modalità previste dal Regolamento dʼutenza, corredata dai seguenti elementi, inderogabili:
• la relazione tecnica che il Gestore richiederà, firmata da qualificato professionista ed eventualmente corredata da analisi eseguite da idonei laboratori (nel caso di scarichi già in atto), attestanti che la qualità delle acque immesse in fogna rientreranno nei limiti di emissione per unità di prodotto e di qualità dellʼacqua reflua pretrattata di cui sopra;
• una dichiarazione formale che lo impegni a rispettare anche in futuro i suddetti limiti.
Qualora la fognatura di zona sia del tipo misto, e sia in grado di accoglierle, il titolare dovrà convogliare in fogna anche la acque meteoriche bianche raccolte nellʼarea dellʼinsediamento.
Il Gestore, se lʼistruttoria tecnica preliminare compiuta darà risultato positivo, ed aggiungendo eventuali prescrizioni tecniche, inoltrerà la richiesta al Sindaco il quale, sentiti gli uffici competenti, si pronuncerà ammettendo la richiesta o respingendola. Lʼeventuale autorizzazione è rilasciata ai sensi dellʼart. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ed ha la durata di
quattro anni ivi prevista. Non più tardi di tre mesi prima della scadenza il titolare presenterà domanda di rinnovo.
Agli scarichi autorizzati si applicano le sanzioni stabilite per quelli da insediamenti residenziali, ai fini dei tempi di versamento del contributo di connessione.
Lʼautorizzazione può essere revocata in caso di inosservanza dei limiti di qualità di cui sopra.

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